Se si dimentica di pagare il bollo auto, quali sono i termini di prescrizione? È ancora valido il termine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento? Vediamo quali sono i principali orientamenti della giurisprudenza e cosa prevedono gli ultimi interventi normativi al riguardo.
Così come viene disposto dall’art. 5 del D.L. 953/82 (modificato successivamente dall’art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86), riferendosi espressamente al tema bollo auto “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Sempre lo stesso articolo di legge tratta del rimborso a favore del contribuente dell’eventuale somma erogata in più e non dovuta in quanto recita “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In definitiva l’accertamento del mancato pagamento del bollo auto ma anche la relativa attività di accertamento è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A titolo meramente esemplificativo, quindi, se il contribuente non paga il bollo auto nel 2012, il termine entro il quale la Regione può notificare avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali è il 31 dicembre 2015, mentre non si considerano più legittime le notifiche effettuate dal 1 gennaio 2016.
Il termine triennale, così come sopra definito, viene inoltre confermato anche da alcuni interventi giurisprudenziali. In particolare, occorre in tal senso segnalare le Sentenze n.3658/1997 della Corte di Cassazione Sez. I Civ., n. 44/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e n.137/2005 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e la n.171172015 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Ai fini del controllo del termine prescrizionale, occorre valutare con particolare attenzione tutti gli atti interruttivi dello stesso. In particolare sia le notifiche di avvisi di accertamento che di cartelle esattoriali, ma anche tutte le restanti e precedenti notifiche interruttive quali notifiche di solleciti e/o avvisi di pagamento.
Sia l’avviso di accertamento che la stessa cartella esattoriale che l’ingiunzione di pagamento devono essere notificati entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Le notifiche di tali atti amministrativi, i quali comportano la prevista interrruzione dei termini di prescrizione, non ne determinano la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 cc.
Così come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12263 del 25/05/2007 pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).
Occorre inoltre considerare che il bollo auto, essendo tassa di possesso, è un tributo di competenza regionale per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario mentre è di competenza erariale per le Regioni a statuto speciale. Rileva inoltre che, in riferimento al tema competenze, agli Enti Regionali è vietato di prorogare il termine triennale con proprie leggi (Sentenza 3658/1997 Corte di Cassazione).
Così come si legge anche dalla Sentenza n. 311/2003 della Corte di Cassazione, le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo in virtù del fatto che il bollo auto non può definirsi come tributo proprio della Regione dal momento che la tassa stessa è stata “attribuita” alle Regioni, ma non “istituita” dalle stesse.
Fabrizio Tortelotti – Centro Studi CGN