Dopo i dubbi e le perplessità delle scorse settimane, finalmente é arrivato il decreto attuativo sul canone RAI, che ha portato importanti chiarimenti ma anche qualche polemica con riferimento al contributo riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate alle società elettriche.
Il canone viene confermato in 100 euro annuali: la prima rata sarà di 60 euro (e non di 70 euro come si era preventivato) e sarà addebitata in bolletta nella prima fattura successiva al 1° luglio. Nelle successive fatture bimestrali saranno addebitati i restanti 40 euro, 20 euro in ciascuna. Dal 2017 il canone annuale sarà diviso in dieci rate da gennaio a ottobre, che saranno raggruppate a seconda della cadenza bimestrale o trimestrale.
L’intestatario del contratto della luce, in seguito ad una voltura automatica, diventerà automaticamente titolare anche dell’abbonamento TV. Nel caso in cui l’utente paghi soltanto il consumo elettrico evadendo il canone RAI, non subirà il distacco della corrente elettrica; tuttavia la società elettrica avrà titolo per sollecitarne il pagamento, mentre l’Agenzia delle Entrate si occuperà di recuperare gli importi a titolo di sanzione e interessi. In caso di pagamento parziale della bolletta, la priorità andrà al saldo della quota per la luce.
Il canone RAI sarà dovuto una sola volta in relazione a tutte le residenze e dimore della famiglia anagrafica, intesa come un gruppo di persone legate da vincoli di matrimonio, di parentela, di adozione o di tutela, di affinità o di affetto, che coabitino o abbiano dimora abituale nello stesso Comune.
Secondo quanto previsto dal nuovo decreto, nel caso in cui una famiglia non consumi elettricità, dovrà comunque pagare il canone con fatture che arriveranno “almeno una volta ogni 4 mesi”.
Per le attivazioni successive al mese di ottobre, il canone dovuto verrà addebitato nella prima rata dell’anno successivo dall’impresa elettrica con la quale si è stipulato il contratto.
L’esenzione spetta a tutti coloro che non hanno in casa un apparecchio TV, che hanno più di 75 anni o un reddito non superiore agli 8.000 euro lordi annui. In tali casi sarà necessario comunicare la propria posizione di “esenti” all’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con una mail certificata; l’indirizzo è il seguente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1, Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino. Posta certificata: DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT).
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà i dati sugli esenti all’Acquirente Unico (società pubblica garante delle connessioni elettriche) e il canone televisivo non sarà inserito in bolletta.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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