Il Fisco non può richiedere il pagamento della ritenuta d’acconto al professionista, se questo dimostra di avere già subito la tassazione da parte del sostituto d’imposta. Ad affermarlo è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con la sentenza n. 23/2016, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva già stabilito la mancanza di responsabilità del contribuente.
Nel caso in esame l’Ufficio richiedeva una maggiore IRPEF per ritenute d’acconto non versate al sostituito d’imposta che presentava ricorso, accolto in Commissione Tributaria Provinciale. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza di primo grado vedendosi ancora respinte le proprie istanze dalla sentenza n. 23/2016; essa consolida l’orientamento già diffuso che il professionista che non riceve l’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta può dimostrare di aver ricevuto la somma fatturata al netto della ritenuta ed escludere la responsabilità solidale.
L’articolo 35 del D.P.R. 602/73 del resto è chiaro: il sostituito è iscritto a ruolo a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti e non provvede al versamento delle stesse. Se invece le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato la parcella al netto delle ritenute subite, l’erario può esigerne il pagamento solo al sostituto.
Questa tesi, peraltro, era già stata condivisa dalla stessa Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, aveva ammesso che “il contribuente è legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.
Sempre la medesima Risoluzione n. 68/E chiarisce che nel caso in cui fattura e documentazione bancaria siano prodotte nell’ambito di un controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973, andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata. Nell’ambito di tali controlli, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la dichiarazione sostitutiva accompagnata dalla fattura e dalla documentazione bancaria assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando come “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/