La nuova imposta di registro per la cessione dei terreni agricoli

La Legge di Stabilità interviene anche sull’imposta di registro applicata ai trasferimenti di terreni agricoli, modificando l’aliquota del 12% introdotta dal 1 gennaio 2014. Analizziamo di seguito vecchie e nuove disposizioni.

Disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2015

La Legge 147/2013 introduce, a far data del 1 gennaio 2014, l’aliquota del 12% relativa all’imposta di registro dovuta sui trasferimenti a titolo oneroso dei terreni agricoli a favore di soggetti no CD e no IAP iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale. L’imposta ipotecaria e catastale è applicata nella misura di euro 50,00 ciascuna.

CD e IAP iscritti alla gestione previdenziale, in presenza delle condizioni di cui all’art.2 c.4-bis del DL 194/2009, usufruiscono delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina che consistono nell’applicazione dell’imposta catastale ordinaria dell’1% e dell’imposta di registro e ipotecaria fissa per euro 200,00 ciascuna.

Disciplina dal 1 gennaio 2016

Con l’art. 1 c. 905 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) l’aliquota applicata agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli ceduti a soggetti diversi da CD o IAP, ovvero a CD o IAP non iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale passa dal 12% al 15%, con un limite minimo di euro 1.000,00.

L’imposta ipotecaria e catastale è ancora applicata nella misura di euro 50,00 ciascuna.

Riassumendo, dal 1 gennaio 2016:

Imposta di registro

Rita Martin – Centro Studi CGN