Nel quadro E del modello 730/2016 vanno inserite le spese in favore dei soggetti disabili sostenute nell’anno 2015 che consentono di ridurre il carico fiscale mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito. In questo articolo offriamo una panoramica degli oneri che danno diritto alle persone diversamente abili, o ai loro familiari, di ottenere benefici fiscali in occasione della presentazione dei relativi modelli dichiarativi.
Le norme di riferimento ai fini del riconoscimento di una disabilità del contribuente sono contenute nella L. 104/1992 dove si stabilisce che:
Sono considerate persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento da Commissione medica pubblica appositamente costituita.
Ecco le misure più importanti da tenere presenti in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi.
1) È prevista una detrazione del 19% sull’intero importo (senza l’applicazione della franchigia di 129,11 euro), da inserire nel rigo E3, delle spese sanitarie sostenute in favore dei soggetti disabili per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone.
2) Nel rigo E3, beneficiando della detrazione del 19%, si espone anche la parte eccedente quella per la quale eventualmente si intende fruire della detrazione del 41 o del 36 o del 50%, relative alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53). È il caso, per esempio, di una spesa complessiva pari a 120.000 euro, di cui 96.000 euro godono della detrazione del 50%, e la restante parte pari a 24.000 euro della detrazione del 19%. Si tratta di tutte le spese riconducibili tra quelle edili.
3) Beneficiano della detrazione del 19% (rigo E3) anche le spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
4) Il rigo E4 contiene le spese sostenute per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie. La detrazione spettante è pari al 19% sull’intero importo fino a concorrenza di 18.075,99 euro.
In questa voce si comprendono le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso nel rigo E4 deve essere indicato l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
È stato precisato quanto segue:
- la detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità;
- la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico;
- se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione;
- in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti
5) I righi E5 ed E81 sono destinati alle detrazioni, rispettivamente per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per non vedenti. Nel rigo E5 vanno indicate le spese per l’acquisto di cani guida. La detrazione del 19% spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
6) Esclusivamente al soggetto non vedente, nel rigo E81, spetta la detrazione per il mantenimento del cane guida stabilita forfettariamente in 516,46 euro.
7) È prevista la detrazione del 19%, da indicare nel rigo E8 codice 30, modello 730/2016, per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.
Tra gli oneri deducibili (rigo E25) si segnalano le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. La deduzione compete per l’intero ammontare della spesa senza alcun limite, anche se gli importi sono stati sostenuti nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
È il caso di precisare che:
- a differenza delle spese mediche sostenute per soggetti non disabili le prestazioni sanitarie devono sempre essere accompagnate da prescrizioni mediche;
- restano deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte del medico le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare Agenzia entrate n. 19/E/2012);
- in caso di ricovero presso un istituto di cura di una persona con disabilità è possibile detrarre le relative spese limitatamente alla parte riguardante le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN