Reclamo tributario: il valore della lite tiene conto delle perdite

Se l’atto tributario reclamabile contiene delle perdite IRES, per determinare il valore della lite bisognerà tenere conto delle imposte virtuali! Vediamo quindi come si determina il valore della lite.

Come è noto, l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 – 1992 riguardante il processo tributario prevede una particolarità nel caso di controversie di valore non superiore a € 20.000.

Infatti, prima di presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza, l’opposizione deve essere presentata all’Ufficio legale dell’Ente impositore che, in funzione di terzietà, analizzerà il ricorso presentato, agli effetti di un reclamo.

In sostanza, al fine di sfoltire il carico dei procedimenti tributari innanzi le Commissioni Tributarie provinciali, gli Uffici legali, in presenza di motivi d’impugnazione fondati e sostenuti da adeguata giurisprudenza, potranno definire la questione con la controparte.

Sono evidenti i vantaggi che tutte le parti in causa traggono dalla celere risoluzione del contenzioso.

Ma la funzione del ricorso in termini di reclamo, ha un limite di valore. Infatti questa procedura si applica alle previste controversie di valore non superiore a € 20.000.

Ma come si determina tale valore?

Premesso che il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, facendo riferimento soltanto alla casistica della perdita d’esercizio, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19.3.2012 prevede che, in caso di dichiarazione con perdita fiscale, il predetto valore deve determinarsi sulla base dell’imposta “virtuale” che grava su di essa.

Più precisamente:

  1. se l’atto reclamato riduce o azzera una perdita fiscale, senza accertare un reddito, il valore della lite è determinato in misura pari alla quantificazione dell’imposta calcolata sulla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata fino a zero;
  2. se l’atto reclamato accerta un imponibile di reddito, ed era stata dichiarata una perdita fiscale, il valore della lite è determinato in misura pari alla quantificazione dell’imposta calcolata sulla differenza tra la perdita dichiarata e l’utile accertato.

In tutti e due i casi bisognerà prestare molta attenzione, perchè:

  • se ci si trova nel caso n. 1, i conteggi effettuati dall’Ufficio non determineranno alcuna somma da esporre nell’atto di accertamento, e quindi il contribuente, se ignora questa disposizione, non avrà nessun segnale dell’imposta “virtuale” da considerare per determinare correttamente il valore della lite;
  • se ci si trova invece nel caso n. 2, i conteggi effettuati dall’Ufficio determineranno una somma a titolo d’imposta, ma in misura inferiore a quella  “virtuale” gravante sull’intera differenza di imponibile fra l’importo della perdita e l’utile accertato.

È importante precisare che se un atto si riferisce a più tributi (per esempio, IRES, IRAP e IVA) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che sono oggetto di contestazione da parte del contribuente.

Esempi (calcolando l’IRES al 27,50%):

reclamo

Non considerare il peso dell’imposta “virtuale” per determinare il valore della lite potrebbe costare caro.

Infatti, se per questo motivo, la determinazione del valore della controversia della lite superasse € 20.000 e se il contribuente non se ne accorgesse nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del ricorso-reclamo all’Agenzia delle Entrate, il contribuente rischierebbe di non essere più nei tempi per presentare validamente copia del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale!

Proprio per questo è consigliabile confrontarsi con l’Ufficio legale prima che siano trascorsi i 30 giorni successivi alla presentazione del ricorso-reclamo.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo