Cosa sono l’apprendistato di alta formazione e l’apprendistato di ricerca? Come vengono disciplinati? Quali vantaggi garantiscono ai giovani e alle imprese che li sottoscrivono?
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, conosciuto anche come apprendistato di terzo livello, è un contratto di lavoro a contenuto formativo che offre ai giovani:
- l’opportunità di conseguire, lavorando e studiando insieme, titoli di studio universitari e di alta formazione, come Master e Dottorati di ricerca, cosiddetto Apprendistato di Alta formazione;
- oppure l’opportunità di realizzare un progetto e svolgere un’attività di ricerca su tematiche di interesse dell’azienda, cosiddetto Apprendistato di Ricerca.
In particolare, l’apprendistato di ricerca rappresenta uno strumento di interesse, non solo in termini di promozione dell’occupazione giovanile, ma anche per gli indubbi vantaggi per l’impresa che lo sottoscrive, tra i quali:
- la possibilità di selezionare e formare giovani su cui investire per lo sviluppo di idee e progetti innovativi (non deve trattarsi necessariamente di ricerca di tipo industriale o scientifico; più semplicemente l’innovazione può consistere nello sviluppo di una strategia di web marketing, nell’implementazione di una piattaforma di e-commerce, nell’internazionalizzazione, ecc.);
- la possibilità di co-progettare il progetto di ricerca con il supporto di un tutor/referente universitario assegnato all’apprendista (selezionato tra i professori e ricercatori dell’Università esperti nella materia di studio su cui si intende sviluppare il progetto di ricerca, ad es. docenti di marketing e comunicazione, di informatica ecc.) in linea con le esigenze dell’azienda;
- la possibilità di beneficiare di un contributo previsto nell’ambito del Progetto FIXO di Italia Lavoro pari a 6.000,00 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a tempo pieno e 4.000,00 euro nell’ipotesi di assunzione a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali (il termine per la richiesta del contributo è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2016);
- oltre ai vantaggi comuni a tutte le tipologie di apprendistato:
- sgravi contributivi;
- retribuzione ridotta dell’apprendista;
- libera recidibilità al termine del periodo formativo.
Per quanto concerne la disciplina del contratto, la stessa è definita dagli artt. 42 e 45 del D.Lgs n. 81/2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” che ha abrogato il D.Lgs n. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato), che prevede quanto segue:
- età apprendista 18-29 anni compiuti;
- forma scritta del contratto, che deve contenere sinteticamente il piano formativo individuale (l’azienda si può avvalere della consulenza degli uffici placement preposti dei vari Atenei);
- durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi;
- presenza di un tutor aziendale e di un tutor universitario;
- inquadramento e retribuzione secondo le previsioni del CCNL di riferimento con possibilità di retribuire il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione o in misura percentuale;
- il datore di lavoro che intende attivare un contratto di apprendistato di terzo livello sarà tenuto a sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa/ente di ricerca che stabilisce tempi e modi della formazione a carico del datore di lavoro (lo schema di tale protocollo sarà definito con un emanando decreto; nelle more dell’emanazione si applica la disciplina prevista dal T.U. dell’Apprendistato);
- la durata e l’articolazione della formazione è rimessa alle Regioni; in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le università, gli istituti di ricerca ecc. (ad oggi in Veneto la Regione ha regolamentato solo l’apprendistato per il conseguimento di master e di dottorati di ricerca. Per l’attivazione dell’apprendistato di ricerca è invece necessario stipulare una convenzione ad hoc tra università e impresa);
- la formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa/ente di ricerca e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale; per queste ore il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella dovuta.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato