In caso di separazione o divorzio dei coniugi, ci sono diversi effetti ai fini delle detrazioni fiscali già in essere durante il matrimonio e molte volte si commettono errori in fase di compilazione della dichiarazione. Facciamo un po’ di chiarezza sulla questione.
Gli assegni di mantenimento
L’assegno di mantenimento in favore di uno dei due ex coniugi, versato dall’altro coniuge, consiste in una somma periodica, stabilita dal giudice in sentenza.
Chi versa periodicamente assegni al coniuge può portarli interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile, ma a condizione che sia intervenuta la separazione legale ed effettiva, l’annullamento o il divorzio e che l’importo periodico sia quello determinato in sentenza. Le somme versate in unica soluzione non sono deducibili. Sono invece deducibili le somme pagate a titolo di arretrati. Queste somme, infatti, anche se versate in un’unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti.
Sono deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione.
Con la Circolare 17/2015 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità del c.d. contributo casa, cioè delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato.
In assenza di disposizione diretta del Tribunale, se nell’immobile in locazione convivono ex coniuge e i figli, la deduzione ammessa è pari al 50%.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6794 del 2 aprile 2015) ha ammesso la deduzione delle somme corrisposte per l’estinzione mediante accollo del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice.
È necessario, ai fini della deduzione, che i versamenti a favore dell’ex coniuge siano giustificati dalle certificazioni di pagamento mensili. È inoltre necessario che venga esibita copia della sentenza di separazione o di divorzio. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma.
Per il coniuge che li percepisce, gli assegni di mantenimento sono imponibili ai fini Irpef e devono essere dichiarati nel quadro C o RC sezione II.
Il 730 congiunto
Ai coniugi separati o divorziati è preclusa la presentazione del modello 730 congiunto.
In caso di rimborso percepito a fronte di un credito Irpef risultante da una precedente dichiarazione congiunta, l’importo può essere attribuito per la quota di sua competenza a ciascun coniuge personalmente, fornendo una comunicazione scritta della separazione legale o del divorzio all’Amministrazione Finanziaria.
I familiari a carico
I figli possono essere considerati a carico dei genitori se producono un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 euro, anche se non conviventi.
La detrazione compete normativamente al 50% a ciascun genitore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta:
- in presenza di accordo tra i genitori
a) nella misura del 50% per ciascuno dei genitori;
b) nella misura del 100% al genitore che presenti il reddito complessivo di ammontare più elevato;
- in mancanza di accordo tra i genitori:
a) nella misura del 100% al genitore affidatario in modo esclusivo;
b) in caso di affidamento congiunto o condiviso, nella misura del 50% per ciascuno dei genitori affidatari;
c) nelle ipotesi di incapienza di imposta, quando, cioè, il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari (in caso di affidamento congiunto) abbia un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione spettante gli per i figli a carico, la detrazione medesima è attribuita per intero (100%) all’altro genitore, a prescindere dal reddito complessivo di quest’ultimo. Ne consegue che il genitore che, se risulta capiente, potrà beneficiare della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito più elevato dell’altro (come nel caso dei genitori coniugati) sia nel caso in cui il suo reddito sia minore rispetto a quello del genitore che risulta incapiente (ipotesi, questa, non prevista per i genitori coniugati).
Il genitore che ha beneficiato dell’intera detrazione in forza dell’incapienza di imposta dell’altro sarà tenuto a riversare a quest’ultimo un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, al 50% della detrazione stessa, salvo diverso accordo intervenuto fra i genitori medesimi (Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).
Anche il coniuge effettivamente e legalmente separato può essere considerato come “altro familiare a carico” del dichiarante. Quando invece subentra il divorzio, l’ex coniuge non può mai essere a carico.
Le spese sostenute per i figli
Per gli oneri sostenuti in favore dei figli (spese mediche, di istruzione, assicurazioni, ecc.) detrazioni e deduzioni competono, di regola, al genitore di cui essi risultano a carico ai fini Irpef. Tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile per i genitori decidere di ripartire in percentuale diversa le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.
La casa familiare
Generalmente, la casa familiare viene assegnata a uno solo dei coniugi, a prescindere dalla effettiva quota di proprietà personale.
Quando l’abitazione principale dei coniugi è cointestata e viene assegnata a un solo coniuge, entrambi possono continuare a dichiarare la casa come principale, usufruendo della deduzione totale del reddito riferito a essa.
In caso di divorzio, il coniuge trasferito può comunque continuare a dichiarare l’immobile come abitazione principale nella percentuale di sua proprietà solo se vi dimorano i suoi figli.
In entrambe le situazioni, il coniuge trasferito non deve risiedere in altro alloggio di sua proprietà, che diventerebbe automaticamente sua abitazione principale.
Le stesse regole valgono nel caso in cui l’immobile sia intestato esclusivamente al coniuge al quale non è stata assegnata la dimora familiare.
I mutui
La normativa stabilisce che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale spetta all’intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Rientra tra i familiari anche il coniuge separato fino a quando non interviene la sentenza di divorzio (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 55/2001). In caso di divorzio invece, la detrazione compete al coniuge che ha trasferito la dimora abituale purché l’immobile sia abitato dai suoi familiari come, ad esempio, i figli (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/2001).
Imu e Tasi
In caso di separazione, il versamento delle imposte municipali sulla casa spetta al coniuge assegnatario.
Rita Martin – Centro Studi CGN