Decreto “Milleproroghe” e novità lavoro

A febbraio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 210/2015). Riepiloghiamo, punto per punto, gli interventi correttivi principali che interessano i datori di lavoro.

Confermato l’esonero del contributo di licenziamento (c.d. ticket) nel cambio di appalto e nell’edilizia.

Come noto, il datore di lavoro è tenuto a versare il c.d. ticket licenziamento nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI/NASpI, fatta eccezione per alcune ipotesi esonerative. Tra queste, nel periodo 2013-2015, si annoverava il caso di cambio di appalto e il settore delle costruzioni edili.

L’art. 2-quater, comma 1, della Legge n. 21/2016 proroga il suddetto esonero anche per l’anno 2016. Pertanto, si conferma per il corrente anno l’esclusione dal versamento del ticket licenziamento per:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Confermata l’integrazione salariale al 70% per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima del 24 settembre 2015.

Il D.Lgs. n. 148/2015 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ha modificato sostanzialmente la disciplina in materia di Contratti di Solidarietà (Cds).

Tuttavia, per i Cds stipulati e richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo (cioè prima del 24 settembre 2015) rimangono valide le precedenti disposizioni normative, comprese quelle relative alla misura dell’integrazione salariale originariamente pari al 60%.

Con riferimento proprio a quest’ultimo aspetto, il decreto “Milleproroghe” prevede solo per il 2016 l’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi le cui istanze siano state presentate prima del 24 settembre 2015, portando così complessivamente l’integrazione salariale al 70% per la durata massima di 12 mesi.

Part-time incentivati per i lavoratori prossimi alla pensione.

Al fine di favorire la c.d. “staffetta generazionale”, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, d’intesa con il datore di lavoro, di ricorrere al part-time “agevolato”, prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% e il 60%.

Per beneficiare di questa possibilità, i lavoratori interessati devono:

  • essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima;
  • essere titolari di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • maturare entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
  • avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

Francesco Geria – LaborTre