Nella compilazione del modello 730 2016 assume particolare rilevanza la detrazione ai fini IRPEF delle spese mediche sostenute durante l’anno di riferimento 2015. In questo articolo chiariamo gli aspetti legati alla spettanza della detrazione, per quali prestazioni sanitarie si applica, la relativa modalità di calcolo e l’inserimento di tali spese all’interno del modello 730, anche alla luce delle modifiche disposte dalla Legge di Stabilità 2016.
A tutti i contribuenti che abbiano acquistato farmaci o abbiano usufruito di prestazioni di tipo medico-sanitario spetta la detrazione IRPEF di dette spese nel caso in cui sia stato raggiunto l’importo minimo di euro 129,11. Il beneficio spetta per il contribuente e per i familiari a carico così come definiti dal codice civile all’art. 433. Se il familiare non risulta fiscalmente a carico è possibile detrarre la quota di spesa che il soggetto in questione non ha potuto far rientrare nella propria dichiarazione dei redditi se lo stesso ha un reddito non superiore ad euro 2.840,51 e ha diritto all’esenzione sulla spesa sanitaria pubblica, così come dispone il DM 329/99.
Per poter beneficiare della detrazione occorre raggiungere un importo minimo di euro 129,11 mentre l’aliquota per il calcolo del beneficio è pari al 19%.
Le spese sanitarie che consentono al contribuente di usufruire della detrazione IRPEF del 19% sono, in generale, quelle sostenute per prestazioni chirurgiche, prestazioni ospedaliere, trapianti di organi, prestazioni specialistiche, analisi, ricerche, radiografie, acquisto di protesi dentarie e sanitarie in genere, acquisto e affitto di attrezzature sanitarie e dispositivi medici, acquisto di medicinali, prestazioni mediche generiche, assistenza specifica. Regole specifiche sono poi previste per le spese sostenute dai portatori di handicap e dalle persone affette da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket. In generale, le spese mediche devono essere documentate e il contribuente deve conservare la documentazione fino alla scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento.
Per quanto riguarda il modello 730, le spese sostenute vanno riportate nel quadro E dal rigo E1- E6 ed in particolare:
- nel rigo E1 vanno indicate le spese sanitarie
- nel rigo E2 vanno indicate le spese sanitarie per familiari non a carico
- nel rigo E3 vanno indicate le spese sanitarie per persone con disabilità
- nel rigo E4 vanno indicate le spese per i veicoli per persone con disabilità
- nel rigo E5 vanno indicate le spese per l’acquisto di cani guida
- nel rigo E6 va indicato il totale delle spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione dei redditi
Una rilevante novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda le dichiarazioni dei redditi precompilate e in particolare il nuovo obbligo di trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015. Tale nuovo adempimento ha obbligato le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, i policlinici universitari, le farmacie, le strutture accreditate e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri a comunicare al Sistema le spese mediche riguardanti le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le visite mediche generiche e specialistiche, le prestazioni diagnostiche e strumentali, le prestazioni chirurgiche, gli interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri, le certificazioni mediche e le altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti. L’Amministrazione finanziaria ha potuto così predisporre per i contribuenti interessati il modello 730/2016 e Unico/2016 precompilati comprensivi di tali spese sanitarie, rendendo di fatto maggiormente agevole la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le spese sanitarie che non sono state inserite dall’Agenzia delle Entrate all’interno del 730 precompilato poiché non trasmesse al Sistema tessera sanitaria (per esempio quelle relative ai farmaci da banco acquistabili senza obbligo di ricetta oppure quelle per prestazioni rese da soggetti non iscritti all’albo dei medici), il contribuente dovrà inserire autonomamente questi dati nella dichiarazione dei redditi all’interno del quadro E.
Fabrizio Tortelotti