Diritti SIAE per gli esercenti attività di spettacolo e intrattenimento

Se gestisci o hai gestito un’associazione o un ente che si occupa di attività di spettacolo e intrattenimento, probabilmente ti sarai scontrato con i numerosi adempimenti connessi all’avvio e all’organizzazione di queste attività.

La normativa fiscale sull’argomento, inutile nasconderlo, è abbastanza complessa e ingarbugliata, ma quello che non sfugge a nessuno è l’obbligo del pagamento dei diritti S.I.A.E. laddove le attività di intrattenimento e spettacolo comportino l’esecuzione o la diffusione con qualsiasi mezzo di opere tutelate dal diritto d’autore.

In buona sostanza, la legge n. 633/1941 che regola e disciplina il diritto d’autore, attribuisce alla S.I.A.E., in forma esclusiva, l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate.

La S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione dei diritti d’autore e all’accertamento del pagamento di tasse, contributi e diritti inerenti la protezione delle opere dell’ingegno.

Devi sapere infatti che la S.I.A.E. esercita, per conto dei rispettivi detentori, i diritti dell’autore (diritti morali e diritti di utilizzazione economica). L’autore infatti, può affidare la tutela delle sue opere alla S.I.A.E. tramite un rapporto che può essere di associazione oppure di mandato.

Il nostro codice civile dispone che le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori dell’opera tutelata. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio.

Le associazioni o le aziende che esercitano le attività di intrattenimento e di spettacolo, se eseguono musica dal vivo (quella in cui gli artisti sono al centro dell’esecuzione) devono provvedere a pagare i relativi diritti alla S.I.A.E., cui deve essere data preventiva comunicazione dell’evento.

Inoltre, chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Il permesso per feste, concerti, festival musicali e spettacoli di danza autorizza l’utilizzazione della musica tutelata dalla S.I.A.E. nell’ambito di queste manifestazioni ed il compenso per il diritto d’autore è calcolato sulla base di alcuni parametri che tengono conto delle modalità organizzative degli eventi, dell’affluenza, del luogo di svolgimento della manifestazione e della presenza di altri proventi collegati allo spettacolo come, ad esempio, l’eventuale presenza di sponsorizzazione e contributi.

Per quanto concerne l’esecuzione di brani musicali non dal vivo ma registrati nell’ambito di feste o eventi privati gratuiti (matrimoni, battesimi, cresime, compleanni, feste di laurea, etc…) in luoghi diversi dalla propria abitazione offerti da privati ai propri invitati è necessario richiedere sempre la relativa autorizzazione e pagare oltre al diritto d’autore, anche i diritti connessi, spettanti ai produttori dei supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani.

I diritti spettanti all’autore delle opere relativamente alla diffusione in pubblico mediante strumenti meccanici o dal vivo di brani musicali, spettacoli teatrali, lettura in pubblico o riproduzioni di vario tipo devono essere corrisposti nei modi e nei termini stabiliti dalla S.I.A.E. mediante la produzione di un borderò contenente tutti i brani eseguiti nel corso dello spettacolo.

Per adempiere ai principali adempimenti connessi al versamento del diritto d’autore, è possibile collegarsi al sito della S.I.A.E. (www.siae.it) che contiene tutte le informazioni utili per la gestione delle autorizzazioni e al versamento degli importi in funzione delle diverse tipologie di attività svolta (letteratura, musica, cinema, balli, teatro e opere radiotelevisive).

Tramite il servizio offerto dal portale della S.I.A.E. si potrà ottenere in maniera semplice e veloce il permesso per tutti gli eventi, la modulistica idonea per compilare il programma musicale e pagare direttamente on-line i relativi compensi per i diritti d’autore e i diritti connessi.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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