Nel caso in cui non sia il titolare o il rappresentante legale di un’impresa a presentare la pratica di Comunicazione Unica, sarà obbligatorio allegare alla stessa il modulo di procura speciale. Chiariamo meglio come viene disciplinato l’utilizzo di tale procura.
L’art. 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007, ha introdotto la Comunicazione Unica che è entrata in vigore a partire dal 1 aprile 2010.
Con la Comunicazione Unica si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell’impresa ed essa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge (compresi quelli necessari per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA), anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Ora la modalità telematica o su supporto informatico è, pertanto, l’unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese le ditte individuali.
Al fine di agevolare l’utilizzo di tale procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, è stato necessario adottare strumenti operativi che consentano agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari, l’incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della Comunicazione Unica. I soggetti delegati dall’imprenditore devono essere pienamente responsabilizzati, in modo da mantenere inalterate, comunque, le garanzie di certezza richieste dalle amministrazioni mediante l’utilizzo della firma digitale.
Con Circolare n. 3616/C del 2008 del Ministero dello Sviluppo economico, è stata regolata la modalità di conferimento del potere di rappresentanza, disciplinato dal Codice Civile (art. 1387 e ss.) tramite procura speciale e di presentazione della Comunicazione Unica con l’utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.
Con la procura, il titolare dell’impresa attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica, la cui forma si sostanzia in una scrittura non autenticata (art. 1392 c.c.).
Anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (art. 57, D.Lgs. n. 82/2005), è stato predisposto un formulario “tipo” di procura speciale allegato sotto la lettera A, univoco a livello nazionale, affinché possa essere progressivamente integrato nel software di gestione della Comunicazione Unica. Tale documento viene acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.
Tuttavia le modalità di trasmissione telematica al Registro delle Imprese possono variare a seconda della Camera di Commercio destinataria. Infatti nel sito internet della Camera di Commercio destinataria è prevista la possibilità di allegare la procura speciale ed eventualmente scaricare l’apposito modello dalla sezione “modulistica”. Se però non trovassimo questa possibilità e quindi non ci fosse il modello o venisse specificato che è utilizzabile solo per alcuni adempimenti particolari, occorrerà richiedere un dispositivo di firma digitale per il soggetto obbligato, cioè l’imprenditore.
A titolo esemplificativo citiamo le Camere di Commercio che non accettano più la procura speciale per la trasmissione delle pratiche di Comunicazione Unica: Avellino, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Forlì Cesena, Lecce, Messina, Palermo, Pesaro e Urbino, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN