La Legge di Stabilità 2016 ha reso strutturale il regime fiscale agevolato riconosciuto alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti come premio di produttività. Ecco un riepilogo sintetico delle principali novità.
Come noto, la detassazione dei premi di produttività era stata introdotta per la prima volta nel 2008 come misura sperimentale demandando, per ciascun anno, la validità e l’individuazione di criteri e limiti all’emanazione di un apposito Decreto.
Con la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) erano state individuate le risorse per il triennio 2013-2015 ma successivi interventi normativi avevano destinato le risorse per il 2015 ad altri capitoli di spesa, impedendo di fatto l’applicazione dell’agevolazione nello scorso anno.
Ora, con la legge di Stabilità 2016, la detassazione delle retribuzioni sulla produttività entra definitivamente a regime, venendo meno anche il carattere sperimentale degli anni precedenti.
I requisiti per il 2016 sono i seguenti:
- i premi di risultato di ammontare variabile devono essere corrisposti a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili;
- potranno accedere all’imposta agevolata anche eventuali utili dell’impresa purché legati a forme di incremento di produttività;
- le suddette somme, per il godimento del beneficio, devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e rispettando le regole di cui all’art. 51 del D.lgs 81/2015;
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva rimane pari al 10%;
- l’imponibile massimo detassabile è pari ad € 2.000,00, innalzabile ad € 2.500,00 “per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro” (si ricorda che per il 2014 il limite era pari ad € 3.000,00);
- per poter accedere all’agevolazione, il limite di reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2015 è fissato ad € 50.000,00 (maggiore quindi rispetto al limite reddituale di €. 40.000,00 previsto per il 2014).
Come per le precedenti “edizioni”, la nuova disciplina di detassazione delle retribuzioni di produttività è subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale concertato tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà:
- individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- stabilire gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro;
- prevedere le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.
Infine, la Legge di Stabilità introduce la possibilità per il lavoratore di richiedere che le somme riconosciute a titolo di premio di produttività siano fruite (in tutto o in parte) sotto forma di servizi di “welfare aziendale”, elencati all’art. 51 comma 2 e comma 3 ultimo periodo del TUIR (ad esempio servizi di trasporto, servizi di educazione e istruzione, servizi di assistenza ai famigliari non autosufficienti ecc.).
Queste somme, nel caso in cui il lavoratore esercitasse l’opzione di “sostituzione”, non concorreranno, nel rispetto dei 2.000 euro lordi annui, a formare il reddito di lavoro dipendente, né saranno soggette all’imposta sostitutiva del 10%.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato