Reverse charge anche per tablet, PC portatili e console da gioco

Dal 2 maggio 2016 si estende la categoria dei prodotti sottoposti al regime dell’inversione contabile. Si tratta, però, di una estensione a tempo. Chiariamo le implicazioni operative di questa novità.

In attuazione delle Direttive comunitarie che istituiscono un meccanismo di reazione contro le frodi in materia di IVA, è stato emanato il D.Lgs. 11.2.2016 n. 24, che ha portato rilevanti novità all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Innanzitutto la rubrica dell’articolo, che non riguarda più i “Soggetti passivi” ma più opportunamente il “Debitore d’imposta”.

La modifica in questione apportata al predetto articolo n.17 riguarda la disposizione contenuta al comma 6, lettera c).

Dopo avere richiamato il comma 5 che tratta della deroga alla norma generale, precisando che è il cessionario soggetto passivo d’imposta, il debitore dell’IVA, la norma dispone l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni dei seguenti beni:

  1. console da gioco;
  2. tablet;
  3. laptop (computer portatili);
  4. dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Si nota che l’elenco non comprende le cessioni di personal computer, che quindi restano assoggettate all’aliquota ordinaria IVA del 22%.

Ancora la citata lettera c) precisa che le elencate cessioni devono essere effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

A parere di chi scrive, in linea con precedenti disposizioni (Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 23.12.2010), il regime del reverse charge di cui si tratta si applica fino alla fase immediatamente precedente alla vendita al consumatore finale.

Ancora, chi scrive ritiene che le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, dovranno essere assoggettate all’ordinario regime IVA del 22% nel caso in cui un soggetto passivo d’imposta li acquisti non per rivenderli ma per destinarli a beni strumentali della propria attività.

Infine il rinnovato art. 17 D.P.R. n. 633-1972 prevede che la disposizione in esame si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

Quindi nel caso di cui si tratta, a differenza di quanto avviene per esempio nel comparto edile o dei servizi di pulizia, l’applicazione del regime di reverse charge (o inversione contabile) non è previsto illimitatamente nel tempo ma solo per il periodo maggio 2016 – dicembre 2018.

È molto probabile che, seppur con le dovute osservanze delle normative comunitarie, in futuro vedremo applicato il regime del reverse charge ad una tipologia sempre più ampia di beni, che, per le dimensioni di commercializzazione, potrebbero prestarsi più facilmente a fenomeni di frode in materia di IVA.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo