Spesometro 2016: esoneri per PA, commercianti al dettaglio e tour operator

Niente spesometro per le pubbliche amministrazioni e per i commercianti e i tour operator per le operazioni sotto i 3.000 euro. A stabilirlo è il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2016, che era già stato annunciato dal Comunicato Stampa del 1 aprile 2016.

Introdotto dal DL 78/2010, lo spesometro impone di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti IVA in due forme alternative:

  • analitica;
  • aggregata (tale forma non è consentita per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 DP.R. 633/72).

La scadenza di tale adempimento, inizialmente prevista per l’11 aprile per i contribuenti mensili e per il 20 aprile per quelli trimestrali, è stata accorpata in un’unica scadenza per tutti i soggetti obbligati: il 20 aprile 2016.

Il sopra citato Provvedimento, che esclude le amministrazioni pubbliche e autonome dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, è una replica di quanto avvenuto lo scorso anno, quando con un’altra disposizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate veniva derogato il Provvedimento del novembre 2013 che stabilisce l’obbligo anche per tali soggetti.

La ratio del cambiamento di rotta è quella di non gravare di ulteriori incombenze le pubbliche amministrazioni, già appesantite dalla mole di lavoro dovuta all’adeguamento delle infrastrutture informatiche e dei sistemi contabili necessari al rispetto degli obblighi in materia di fatturazione elettronica e split payment.

Per quanto riguarda i commercianti al dettaglio e le agenzie di viaggio ex art.74-ter, è previsto l’obbligo di comunicare esclusivamente le operazioni che superano la soglia dei 3.000 euro (al netto dell’IVA).

Tale esonero è stato introdotto per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore e ha seguito quelli già disposti negli anni precedenti. Infatti per il 2012/2013 tali categorie hanno usufruito della semplificazione che consentiva di comunicare solo le fatture di importo pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA), mentre per il 2014 l’esonero riguardava le fatture di importo unitario inferiore a 3.000 euro (al netto dell’IVA).

Il Comunicato Stampa del 1 aprile 2016 ha specificato che sono altresì esclusi dallo spesometro i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Tuttavia la stessa Agenzia delle Entrate consente, qualora risulti più agevole, l’inclusione nel modello polivalente anche di tali dati già inviati tramite il STS.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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