Come iscriversi all’elenco per il 5 per mille

Sai che le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2016? Come si fa la richiesta per far parte dell’elenco dei soggetti che possono avere accesso al beneficio?

Chi può avere accesso al beneficio?

Possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e) del DPCM 23 aprile 2010 e gli enti del volontariato.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al beneficio sono le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Gli enti del volontariato che possono avere accesso al riparto del 5 per mille sono le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, le ONLUS, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, le organizzazioni non governative, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460/1997.

Come va presentata la domanda?

La domanda deve essere trasmessa in via telematica entro la data del 9 maggio 2016 (in quanto il 7 maggio 2016 cade di sabato), direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti intermediari abilitati a Entratel (commercialisti, consulenti, Caf e associazioni di categoria).

All’atto dell’invio della richiesta online, il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della domanda con il riepilogo dei dati indicati.

Alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016) l’ente deve comunque essere in possesso dei requisiti sostanziali per avere l’accesso al beneficio richiesto.

La domanda deve essere presentata anche dai soggetti che hanno già presentato analoga domanda per essere iscritti negli elenchi relativi agli anni precedenti (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015).

L’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche e quello degli enti di volontariato sono formati sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati. Entro la data del 14 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito internet, gli elenchi degli enti iscritti.

Entro il 20 maggio 2016 invece, il legale rappresentante o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi pubblicati. Gli elenchi definitivi saranno invece pubblicati entro il 25 maggio 2016.

Entro il 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate, sempre sul proprio sito internet, pubblicherà gli elenchi aggiornati dei soggetti iscritti con le correzioni effettuate.

Entro la data del 30 giugno 2016, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro la data del 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a euro 250,00.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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