Tra gli oneri considerati deducibili ai fini Irpef occorre considerare anche i contributi previdenziali e assistenziali versati sia in ottemperanza a disposizioni di legge sia in forma volontaria alla propria forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Riepiloghiamo quali sono i contributi deducibili e analizziamo alcuni casi particolari.
La possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali versati è espressamente prevista dal Tuir (Art.10, comma 2, lettera e).
Tali oneri devono essere indicati nel quadro E (rigo E21) del modello 730/2016, o nel quadro RP (rigo RP21) del modello Unico Persone Fisiche 2016, per i versamenti effettuati nel 2015, senza limiti di importo e secondo il principio di cassa.
Si ricorda inoltre che, tra le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato per la predisposizione del modello 730/2016 precompilato attraverso il sistema Tessera Sanitaria, vi sono anche i contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, entro lo scorso 29 febbraio, gli enti di cui alla Legge n. 413/91 hanno trasmesso le informazioni relative ai contributi versati dal contribuente alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
I contribuenti che faranno ricorso al modello Unico Persone Fisiche, invece, dovranno fare riferimento ai dati rilasciati dall’ente previdenziale di appartenenza
I principali contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione dei redditi sono i seguenti:
- i contributi previdenziali obbligatori per legge: i contributi previdenziali Inps dovuti da artigiani e commercianti, i contributi Enasarco a carico di agenti e rappresentanti, i contributi Inps dovuti dagli iscritti alla gestione separata, i contributi soggettivi e di maternità dovuti alle Casse di previdenza delle professioni con esclusione del contributo integrativo, se non per la quota effettivamente rimasta a carico del professionista, i contributi pensionistici versati da lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche;
- i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza tra i quali occorre ricordare i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i c.d. contributi del “fondo casalinghe”, i contributi Inail, i contributi versati per l’assicurazione infortuni dagli imprenditori agricoli, i contributi della gestione ex Scau.
Sono inoltre deducibili anche i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, pure se versati per conto di familiari a carico (ricordiamo che sono considerati a carico i familiari che nel corso dell’anno non hanno percepito redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51). Sono agevolabili Irpef inoltre anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare.
Casi particolari
Impresa familiare
La normativa previdenziale obbliga il titolare dell’impresa familiare esercente attività artigiana o commerciale a versare i contributi previdenziali dovuti da ciascun familiare che collabora nell’impresa, verso cui ha obbligo di rivalsa. Il collaboratore potrà dedurre i contributi previdenziali versati a suo favore dal titolare dell’impresa solamente se quest’ultimo aveva in precedenza esercitato il diritto di rivalsa riconosciutogli dalla legge. Se non viene esercitato il diritto di rivalsa, i contributi previdenziali versati a favore del collaboratore ma rimasti a carico del titolare potranno essere dedotti da quest’ultimo solo se il collaboratore è a suo carico ai sensi dell’art.12 del TUIR.
Contribuenti minimi
I contributi previdenziali pagati alle casse professionali di appartenenza o all’Inps da parte dei contribuenti cosiddetti minimi, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 e seguenti devono essere riportati all’interno del quadro LM, in quanto costituiscono costi deducibili dal reddito complessivo.
Una volta determinato il reddito imponibile, come differenza tra i ricavi e i costi deducibili dell’attività esercitata, i contribuenti minimi possono scomputare all’interno del quadro LM i contributi previdenziali e assistenziali pagati nel periodo di imposta (principio di cassa).
Qualora si verifichi la situazione per cui non vi è reddito imponibile nell’anno, perché i costi sono stati maggiori dei compensi, oppure non si sono generati compensi, o ancora le perdite pregresse azzerano il reddito imponibile, gli eventuali contributi previdenziali e assistenziali pagati andranno indicati nel quadro RP ed andranno in deduzione degli altri redditi soggetti ad Irpef (si ricorda che i contribuenti minimi non sono soggetti ad Irpef, ma ad un’imposta sostitutiva del 5%).
Fabrizio Tortelotti