[Articolo aggiornato in data 10 aprile 2018]. Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili in quanto comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Riepiloghiamo qui di seguito le regole per beneficiare della detrazione del 19% per tale tipologia di spesa.
Nel documento di prassi n. 3/E/2016, i tecnici del Fisco hanno precisato che le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Secondo l’Agenzia, le spese sostenute possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Ne consegue che tali spese sono detraibili anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Ai fini della detrazione, la documentazione da verificare deve riportare l’intestazione del soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio), con l’indicazione della causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno, e può essere rappresentata:
- dalla ricevuta del bollettino postale;
- dal bonifico bancario;
- dall’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola che certifica l’ammontare delle spese sostenute nell’anno con i dati dell’alunno o studente nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat), o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico.
Per le spese sostenute nel 2017, detraibili nel modello 730/2018 o nel modello Redditi 2018, la detrazione spetta in misura pari al 19% fino a un massimo di € 717 per alunno/studente e in sede di dichiarazione dei redditi, ai fini della ripartizione della spesa, valgono le regole ordinarie dei redditi ovvero:
- la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;
- nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- ad ogni modo, posto che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN