L’impresa familiare rappresenta un modello imprenditoriale diffuso nel tessuto economico italiano. Esaminiamone le caratteristiche e i principali aspetti fiscali relativi all’imputazione del reddito ai partecipanti.
Caratteristiche dell’impresa familiare
L’impresa familiare è l’istituto nel quale prestano con continuità la propria attività lavorativa l’imprenditore e i suoi familiari ossia i parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, e il coniuge.
L’articolo che regola i rapporti giuridici tra titolare dell’impresa familiare e suoi collaboratori è il 230-bis del Codice Civile, il quale prevede che, salvo non sia identificabile un diverso tipo di rapporto (come ad esempio lavoro subordinato, associazione in partecipazione, società, lavoro autonomo o comunione di azienda), i familiari che prestano in modo continuativo il proprio lavoro nell’impresa familiare acquisiscono i seguenti diritti:
Profili fiscali: imputazione del reddito ai familiari
Seppur fondata sul carattere partecipativo dei suoi collaboratori, l’impresa familiare ha natura e trattamento di impresa individuale e ad essa non può applicarsi la disciplina della società, di qualunque tipo (Sentenza 6 novembre 2014 N. 23676 Corte di Cassazione).
Ne consegue che solo il titolare dell’impresa familiare:
- ha la qualifica di imprenditore ed assume diritti ed obbligazioni dell’attività;
- è illimitatamente responsabile verso i terzi e ne risponde con il proprio patrimonio personale;
- è soggetto al fallimento;
- assume le eventuali perdite conseguite.
Il trattamento fiscale dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 5 comma 4 del TUIR.
La norma prevede che il reddito conseguito venga imputato:
- nel limite minimo del 51 %, al titolare dell’impresa;
- nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell’impresa.
Le quote di utili vengono imputate ai collaboratori secondo il principio di trasparenza, indipendentemente quindi, dall’effettiva percezione.
Esse non costituiscono componenti di costo nella determinazione del reddito dell’impresa ma una ripartizione dell’utile complessivo.
Il reddito realizzato dall’impresa, pertanto, non verrà tassato per intero in capo all’imprenditore, consentendo una riduzione della progressività dell’IRPEF.
Le perdite non potranno essere imputate ai collaboratori ma rimangono in capo al titolare.
Affinché sia possibile la ripartizione degli utili è necessario che:
Gli effetti fiscali derivanti dall’atto di costituzione saranno applicabili:
- dal periodo d’imposta in corso, nel caso di inizio attività nel corso dell’anno con atto contestualmente stipulato;
- dal periodo d’imposta successivo, nel caso di attività già in essere, con atto stipulato nel corso del periodo d’imposta.
Profili previdenziali
Tutti i componenti dell’impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali.
La base imponibile previdenziale su cui calcolare i contributi dovuti è data dalla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta.
Il titolare dell’impresa è obbligato ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali per sé e per i propri familiari, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.
È responsabile di eventuali mancati o parziali versamenti.
Silena Stival – Centro Studi CGN