Legge di Stabilità 2016: esonero contributivo biennale

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato per il 2016 l’agevolazione riconosciuta a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato, apportando alcune significative modifiche. Vediamo di cosa si tratta.

In particolare, l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016 risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015:

  • sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale);
  • sia per quanto concerne la misura dello sgravio (40% dei contributi a carico del datore di lavoro, anziché il 100%);
  • sia, infine, per l’importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro).

Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza. L’esonero spetta, con misure e condizioni diverse, anche ai datori di lavoro del settore agricolo.

Per fruire del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti, oltre al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.

L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) operate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L’esonero contributivo NON spetta:

  • per le assunzioni con contratto di apprendistato, di lavoro domestico e intermittente;
  • relativamente ai lavoratori:
    • che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
    • per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
    • che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2016 avevano in essere con il datore di lavoro (ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) un contratto a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione e consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui. L’esonero contributivo biennale non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

Infine, secondo quanto previsto dal comma 178 dell’art. 1 Legge n. 208/2015, una sostanziale differenza rispetto all’agevolazione di cui alla Legge di Stabilità 2015 consiste nella non cumulabilità dell’agevolazione con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

Per la piena operatività della norma, si attendono comunque le istruzioni INPS per la presentazione delle istanze 2016.

Francesco Geria – LaborTre