Nella corsa alla campagna deposito bilanci 2016 siamo vicini al traguardo del 30 maggio 2016. Ma cosa succede se ci spingiamo oltre tale termine? Quali sono le sanzioni? Rivediamo brevemente quali sono i termini per il deposito del bilancio e le conseguenze in caso di ritardo.
L’articolo 2435, co.1, del codice civile prevede che: “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”. Non vi è dunque una data termine fissa per il deposito del bilancio perché, come stabilito dalla legge, essa dipende dalla data di approvazione del bilancio stesso. Per esempio, se la società termina il periodo d’imposta il 31 dicembre 2015, avrà 120 giorni di tempo (fino al 29 aprile 2016) per convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Dall’approvazione partono dunque i 30 giorni per poter depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese e di conseguenza l’ultima data utile è il 30 maggio 2016. Invece, supponiamo che la società chiuda l’esercizio il 31 marzo 2016: è da questa data che partono i 120 giorni per la convocazione, ai quali vanno sommati i 30 giorni per il deposito. Quest’anno, in una situazione ordinaria, osserviamo dunque le seguenti scadenze:
Nel caso di situazioni particolari o nel caso di redazione del bilancio consolidato, vengono concessi dei giorni aggiuntivi. Ai 120 giorni per la convocazione dell’assemblea vanno sommati 60 giorni e si arriva ad un totale di 180 giorni di tempo. A questi si devono aggiungere i 30 giorni per il deposito. Di conseguenza, le scadenze straordinarie sono il 28 giugno 2016 come termine ultimo per la convocazione dell’assemblea e il 28 luglio 2016 per il deposito del bilancio.
In linea generale per calcolare l’ultimo giorno possibile per depositare il bilancio, si parte dal giorno successivo l’atto o evento di approvazione del bilancio stesso. Se il termine ultimo per il deposito del bilancio cade in un giorno festivo o di sabato, verrà slittato al primo giorno lavorativo disponibile (D.P.R. 558 del 14/12/99, articolo 3, comma 2 entrato in vigore il 6/12/00).
Passiamo dunque alle conseguenze del deposito in ritardo o del mancato deposito di un bilancio. L’articolo 2630 del codice civile prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. […] Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”. Può succedere che il bilancio non venga presentato al Registro delle Imprese per svariati motivi. Gli amministratori si dimenticano dell’adempimento oppure volontariamente decidono di non portare a termine il proprio dovere. La conseguenza di questo comportamento è il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione è in capo a chiunque sia obbligato all’adempimento e di conseguenza:
- a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle deleghe attribuite;
- a ciascun sindaco, se nominato;
- al liquidatore, se la società è posta in liquidazione.
L’importo va da un minimo di 45,78 euro ad un massimo di 458,67 euro se il ritardo è di 30 giorni rispetto all’ultimo giorno utile per il deposito del bilancio (quindi per quest’anno entro il 30 giugno o entro il 28 agosto, a seconda che si tratti di termine ordinario o straordinario). Se invece il bilancio viene depositato con un ritardo superiore, la sanzione va da un minimo di 137,33 euro ad un massimo di 1.376 euro. Ogni Camera di Commercio può poi prevedere l’importo esatto in base al numero di giorni di ritardo e alla forma giuridica dell’impresa.
Il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese della provincia dove l’impresa ha la sede legale e deve essere corredato dal Verbale di assemblea che approva il bilancio, dalla relazione sulla gestione (se obbligatoria), dalla relazione dell’organo di controllo e dall’elenco soci (se obbligatorio). L’elenco soci viene aggiunto per confermare la situazione precedente oppure per comunicare eventuali variazioni. Anche in questo caso, se non viene depositato l’elenco o viene comunicato in ritardo, si deve pagare una mora che spazia tra i 103 euro e i 1.032 euro. È ridotta di un terzo se l’elenco soci viene depositato entro 30 giorni dalla scadenza.
In ogni caso, per verificare se un bilancio è stato depositato in ritardo rispetto al termine, fa fede la data di spedizione della pratica, a prescindere da eventuali richieste di correzioni.
La modalità di versamento della sanzione dipende dalle disposizioni previste dalla Camera di Commercio di riferimento. Di solito la sanzione può essere saldata con pagamento tramite modello F23 con relativo codice tributo 741T (per versamento al dipartimento delle Entrate) presso qualsiasi banca, sportello postale o Concessionario/Servizi riscossioni Tributi dello Stato (Esattorie). Inoltre, la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere inoltrata presso la CCIAA direttamente agli sportelli, tramite fax, posta o e-mail.
Infine, ricordiamo l’importanza del deposito del bilancio di tutte le imprese che sono tenute a svolgere questo adempimento: ha infatti la funzione di informare tutti quei soggetti che hanno rapporti con l’impresa o sono interessati alle sue attività.
Michela Pivetta – Centro Studi CGN