I contribuenti che chiudono il modello 730 con importi a credito possono utilizzare queste eccedenze per il pagamento di altre imposte a debito (per esempio primo acconto IMU e TASI 2016 in scadenza il prossimo mese di giugno), utilizzando il modello F24, e avvalendosi dell’istituto della compensazione. Tale scelta da parte del contribuente porta come conseguenza la riduzione parziale o totale del credito risultante nel modello dichiarativo e il rimborso dell’eventuale differenza nei mesi di luglio o agosto.
È il caso di tener presente che:
- è possibile compensare tutte le imposte che si possono pagare con modello F24: in via esemplificativa si annovera l’IMU, la TASI, la TARI nonché gli avvisi 36 bis inviati dall’Agenzia dell’Entrate;
- anche i lavoratori dipendenti privi di sostituto d’imposta, sussistendo i requisiti per poter presentare il modello 730, possono avvalersi della possibilità di compensare i crediti derivanti dal modello 730 con altri debiti tributari;
- nel caso di dichiarazione congiunta, ogni coniuge può scegliere autonomamente di compensare o meno il proprio credito risultante dalla dichiarazione. Ad ogni modo, in presenza di dichiarazione congiunta, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per effettuare il pagamento delle imposte dovute dall’altro coniuge;
- è possibile, come si evince nel riquadro sottostante, optare tra:
- la compensazione parziale indicando l’importo che si intende utilizzare in compensazione;
- la compensazione totale barrando la casella 2) del credito che risulta da 730.
La presentazione di un modello 730 che integra determinati elementi di un 730 ordinario nel quale risulta compilato il quadro I impone l’adozione delle seguenti opzioni:
- se il credito parziale o totale indicato nel quadro I è stato già utilizzato, è necessario compilare il quadro I nel 730 integrativo indicando un credito non inferiore al credito già utilizzato;
- se invece, nel 730 ordinario il quadro I non è stato compilato o, se compilato, il credito non è stato interamente utilizzato, nella dichiarazione integrativa, il quadro I può non essere compilato o compilato in modo diverso.
In altri termini, quando nel quadro I del modello 730 ordinario risulta un credito da utilizzare in compensazione, nel successivo quadro I del modello 730 integrativo è essenziale inserire il credito in misura non inferiore a quello che risulta già utilizzato in compensazione.
È il caso di segnalare che l’art.11, comma 2, del DL. N. 66/2014 ha modificato le modalità di pagamento di imposte, premi e contributi versati con modello F24 con l’effetto, a decorrere dal primo di ottobre 2014, di prevedere i seguenti canali di trasmissione:
Dal prospetto si evince che se il debito finale dell’F24 dopo la compensazione risulta
- maggiore di zero, il modello dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite una banca convenzionata con l’Agenzia;
- pari a zero, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate richiede necessariamente l’addebito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto contribuente indicato nel modello F24. Pertanto il modello F24 del contribuente Rossi Mario può essere addebitato unicamente su conto a lui intestato o cointestato, non essendo possibile l’addebito su rapporti per i quali il contribuente sia delegato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN