In questo articolo facciamo una breve panoramica di cosa sia il legato nell’ambito della successione mortis causa e quali siano le fattispecie e le sue ripercussioni giuridiche in capo al beneficiario.
Si definisce legato la disposizione a causa di morte con cui l’autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell’eredità.
Mediante tale disposizione il testatore attribuisce ad un soggetto un bene o un diritto avente carattere patrimoniale (esempio, Tizio lascia a Mevio l’automobile, Sempronio lascia/lega a Caio la sua collezione di francobolli).
Il legato è una disposizione a titolo particolare che si acquista senza bisogno di accettazione.
Si distinguono legati di specie da legati di genere: nel primo caso si tratta di legati che hanno ad oggetto una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore (ad es. un’immobile, un’automobile, ecc.). Ne consegue che tale tipologia di legati si trasmettono dal testatore al legatario al momento dell’apertura della successione.
Il legatario (cioè la persona a cui favore è stata fatta la disposizione a titolo particolare) deve domandare all’onerato (ossia la persona tenuta alla prestazione oggetto di legato) il possesso della cosa legata, e questo nonostante dispensa da parte del testatore.
Pertanto chiunque ne abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare o meno la facoltà di rinunciare, decorso il quale, se egli non ha ancora provveduto, perde il diritto di rinunziare.
Vi è poi la seconda tipologia, quella della fattispecie del legato di genere: in capo all’onerato si assiste alla nascita di un’obbligazione che ha per oggetto una quantità di cose del genere stabilito dal testatore (ad es. somma di denaro). Ciò che emerge da tale tipologia è la scelta dell’adempimento di tale obbligazione che, se non diversamente disposto dal testatore, è affidata all’onerato.
Il legato non ha effetto se la cosa legata è integralmente perita durante la vita del testatore, mentre nel caso di legato obbligatorio, l’obbligazione sorta si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione solo dopo la morte del de cuius non imputabile all’onerato.
Se invece la cosa legata è gravata da servitù o da altro onere inerente al fondo, il peso è sopportato dal legatario.
Alcuni tipi di legato non sono frutto delle ultime volontà del testatore, ma sono creati direttamente dalla legge. Rientrano in queste ipotesi i così detti legati ex lege. In questo novero di ipotesi il più importante è sicuramente costituito dal diritto di abitazione e di uso che spetta al coniuge superstite, così come il legato di alimenti in favore del coniuge separato con addebito.
Il codice civile agli articoli da 651 a 661 disciplina delle fattispecie di legati “tipici”, tra i quali ricordiamo:
- Legato di cosa dell’onerato o di un terzo: legato che si deve ritenere nullo a meno che il testatore fosse a conoscenza dell’appartenenza altrui del bene oppure nel caso in cui la cosa legata non sia divenuta di proprietà del testatore prima della sua morte;
- Legato di cosa solo in parte del testatore (valido solo per la parte che appartiene al testatore);
- Legato di cosa generica (qui vale la regola che la qualità della cosa oggetto di legato non deve essere inferiore alla media);
- Legato di cosa non esistente nell’asse ereditario;
- Legato di cosa da prendersi da un certo luogo;
- Legato di cosa del legatario (chiaramente è un legato nullo se il bene è già in proprietà di colui che dovrebbe riceverlo dal testatore);
- Legato di cosa acquistata dal legatario;
- Legato di credito o di liberazione dal debito;
- Legato a favore del creditore;
- Il prelegato (quello cioè fatto a favore di un coerede e messo a carico dell’intera eredità).
Quest’ultimo caso si distingue dall’ipotesi di sublegato, che è il legato posto a carico del legatario; in tale fattispecie l’onere della prestazione del legato è posta dal testatore a carico di uno o più legatari (non agli eredi), pertanto il legatario sarà tenuto all’adempimento del legato ma solo nei limiti del valore della cosa legata.
Marco Marson – Centro studi CGN