I contributi previdenziali e assistenziali versati per i servizi di colf, baby-sitter e badanti e in generale per i servizi domestici e per l’assistenza personale e familiare costituiscono oneri deducibili dal reddito e quindi inseribili all’interno del proprio modello 730 o Unico. Analizziamo in dettaglio tale particolare deduzione IRPEF.
Importo
La soglia massima deducibile è pari a 1549,37 euro e l’importo deve riguardare esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali per la parte a carico del datore di lavoro, al netto quindi della quota contributiva rimasta a carico del collaboratore familiare. Occorre quindi, dagli importi complessivi indicati nelle ricevute di versamento, scorporare sempre la quota contributiva rimasta a carico del collaboratore domestico, sia esso colf o badante o baby-sitter.
L’importo dei contributi deducibili varia in base alla retribuzione e per la relativa deducibilità vale il principio di cassa.
Un importante elemento da tenere in considerazione ai fini dell’individuazione del corretto importo deducibile è la presenza, all’interno del versamento, di somme dovute come contributo assistenziale contrattuale (Cassa Colf): tale voce e il relativo importo sono presenti nella sezione Mav “Causale del versamento” e non sono deducibili ai fini IRPEF.
Inoltre, il datore di lavoro domestico che usufruisce di prestazioni per servizi domestici di colf, badanti e baby-sitter attraverso l’uso dei “buoni lavoro” (voucher) potrà portare in deduzione il 13% del valore nominale del voucher stesso per un importo non superiore a 1549,37 euro e sempre per la quota rimasta a proprio carico.
A chi spetta la deduzione
La deduzione spetta esclusivamente a colui che risulta avere effettuato il pagamento. Nel caso in cui i contributi siano effettuati in favore di familiari del datore di lavoro, anche se non fiscalmente a carico, gli stessi risultano comunque deducibili.
Documentazione da conservare
Per i contributi previdenziali e assistenziali di colf e badanti, occorre la ricevuta di pagamento/versamento all’INPS dei contributi, completa della parte che contiene le informazioni sul rapporto di lavoro domestico. Si ricorda che tali contributi sono versati trimestralmente tramite bollettini di conto corrente e/o MAV bancari.
Seguendo tale scadenziario e considerando che la relativa deduzione segue il principio di cassa, possono essere portati in deduzione i contribuiti previdenziali versati a gennaio 2015 e relativi al quarto trimestre 2014 e i contribuiti previdenziali versati ad aprile, luglio e ottobre 2015 relativi ai primi tre trimestri del 2015.
Per quanto riguarda invece i contributi relativi al quarto trimestre 2015 che sono stati pagati nel mese di gennaio 2016, la deduzione dal reddito potrà avvenire nei dichiarativi fiscali del 2017.
Invece, nel caso di utilizzo dei voucher, così come indicato nella circolare 19/E/2012, occorre conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, la copia dei buoni lavoro consegnati al lavoratore (nel caso si tratti di voucher cartaceo), la documentazione che attesta che si è comunicato all’INPS l’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (nel caso di voucher telematici). Inoltre, occorre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del’art. 47 del D.P.R.445/2000, che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
I contributi deducibili devono essere indicati nel rigo E23 del modello 730/2016 oppure nel rigo RP23 del modello Unico.
Fabrizio Tortelotti