Diritto camerale: viene prorogato anche quello?

Come noto, il 16 giugno 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 che differisce, per l’anno 2016, il termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Con il suddetto decreto vengono infatti prorogati i termini di versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno, al giorno 6 luglio 2016: IRPEF, IRES, cedolare secca, IVIE, IVAFE, etc.

La domanda più ricorrente è se anche il versamento del diritto annuale della camera di commercio viene prorogato insieme al versamento delle imposte che scaturiscono dalla compilazione del modello Unico.

Ebbene si! Anche il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio potrà essere pagato usufruendo della proroga concessa al 6 luglio 2016. A ribadirlo è la circolare n. 103161 del 30 maggio 2011 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico che lega il termine per il versamento del diritto annuale a quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

E così, tutti i versamenti potranno essere effettuati entro il giorno 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Chi sono i soggetti interessati dalla proroga?

I soggetti interessati dalla proroga sono tutti quei contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti cosiddetti minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfettario dei minimi di cui all’articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014 e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, D.L n. 98/2011; articoli 115 e 116 DPR n. 917/1986.

Per le imprese che non rientrano nelle fattispecie sopra menzionate viene confermata invece la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (il 16 ed il 17 luglio sono festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.

Si tratta ad esempio dei contribuenti estranei agli studi di settore, dei contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri, delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti” e degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Quali sono le modalità operative per il versamento del diritto camerale?

Il versamento del diritto annuale deve essere eseguito in un’unica soluzione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 indicando il codice tributo 3850, come codice ente la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato e come anno di riferimento l’annualità che si deve pagare (in questo caso 2016).

Ricordiamo che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti di tributi e/o contributi dovuti dal contribuente.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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