La sentenza della Corte Costituzionale n. 37-2015 ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che consentivano alle Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari. Come chiedere in sede contenziosa la verifica della regolarità di sottoscrizione di un atto tributario?
Per approfondire la questione sarebbe necessaria una lunga trattazione, che non può essere affrontata in questa sede. La questione però può essere così sintetizzata: la Corte Costituzionale ha affermato che sono illegittimi i conferimenti di incarichi dirigenziali a funzionari, comportamenti che si sono reiterati nel tempo, nelle more di indire i regolari concorsi per la copertura delle posizioni lavorative vacanti.
Un caso concreto si verifica quando un avviso di accertamento tributario è sottoscritto da “Il Capo area per delega del Direttore provinciale”.
In queste situazioni, che è difficile determinare a priori se sono regolari o meno, cautelativamente, nel ricorso introduttivo avverso l’atto tributario, il difensore del contribuente eccepisce in via pregiudiziale la nullità dell’atto nel caso in cui non sia prodotta da parte dell’Ufficio la prova della legittimazione del firmatario.
A parere di chi scrive,la questione va valutata in ordine a due principali norme di riferimento e cioè:
- l’art.42 c.1 del D.P.R. n. 600-1973;
- l’art. 21 septies della Legge n. 241-1990.
Il primo articolo dispone che: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
La stessa disposizione si applica anche ai fini IVA (art. 56, c .1, D.P.R. n. 633-1972, per l’espresso richiamo alle disposizioni in materia di imposte sui redditi), come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10513 del 23.4.2008 della Sezione Quinta Civile – Tributaria).
Il secondo articolo dispone che: “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
Sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata di recente, riportando al punto 5.2 della circolare n. 12/E dell’8.4.2016 la risposta ad un quesito posto in occasione di un evento in videoconferenza organizzato dalla stampa specializzata il 28.1.2016.
L’Agenzia, trattando della sottoscrizione degli avvisi d’accertamento, risponde alla domanda formulata per sapere se si istituirà una sezione del suo sito internet che consentirà agli interessati la preventiva verifica della validità della sottoscrizione degli atti.
Rispondendo che nella sezione “Amministrazione trasparente” è già pubblicato l’elenco degli estremi degli atti di conferimento di incarico dirigenziale nonché l’elenco dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, cessati dal 26 marzo 2015, l’Agenzia inoltre aggiunge che l’Ufficio non ha l’obbligo di allegare la delega di firma all’avviso di accertamento o altro atto impugnabile né di depositarla in giudizio.
Sullo stesso incombe, invece, l’onere di prova dell’esistenza e validità della delega mediante deposito nel fascicolo di causa in caso di rituale motivo di ricorso sul punto, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio da parte del Giudice.
La questione quindi si sposta nelle Commissioni Tributarie Provinciali!
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo