Come di consueto e in anticipo rispetto agli anni scorsi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24 del 30.5.2016, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2015. Ecco per voi una sintesi.
Le novità sono collegate ai decreti che hanno portato:
- alla revisione di 70 studi (12 relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 26 al settore dei servizi, 20 del commercio e 2 relativi ad attività professionali);
- all’introduzione di nuovi indicatori di territorialità;
- all’aggiornamento di alcuni già in vigore;
- all’approvazione della “revisione congiunturale speciale”, che prevede interventi correttivi per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la circolare evidenzia l’esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti per i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta e che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria. Inoltre, per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, non è più previsto, a partire dall’annualità 2015, l’obbligo di presentare i modelli “Indicatori di normalità economica”, con i quali venivano richieste informazioni relative ai beni strumentali e al personale impiegato. Gli specifici indicatori, per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore, saranno infatti elaborati utilizzando le diverse banche dati già nella disponibilità dell’Agenzia.
Volgendo lo sguardo ai singoli quadri, tenendo presente il processo di omogeneizzazione che si pone l’obiettivo di semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi, si rilevano alcune novità rispetto alle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi, riguardanti sia la struttura del quadro (distinguendo le attività esercitate in forma di impresa da quelle esercitate in forma di lavoro autonomo) sia il contenuto (accorpamento delle diverse figure professionali dei dipendenti e degli altri addetti all’attività). In merito ai quadri F e G relativi agli “Elementi contabili”, la circolare evidenzia le modifiche resesi necessarie per gestire correttamente la novità dei “super ammortamenti” (articolo 1, commi 91 e 92, Legge 208/2015). Si tratta di una norma agevolativa che riconosce a imprenditori e professionisti che dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 investono in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. È previsto che il super ammortamento non produca effetti diretti sugli studi, posto che viene esplicitamente statuita l’irrilevanza della disposizione per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. La neutralità viene raggiunta, ai fini dell’esito dell’applicazione degli studi, mantenendo l’identità tra l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati nei quadri F e G dei modelli studi di settore, mentre nei quadri RE, RF e RG di Unico sono stati inseriti dei campi dedicati che consentono di isolare i predetti importi ai fini del calcolo operato da Gerico. I controlli telematici sono stati adeguati in modo da garantire, in fase di trasmissione dello studio, la corrispondenza tra quanto indicato nel modello studi di settore e quanto indicato nel quadro di Unico.
Le istruzioni sono state aggiornate anche per gestire correttamente le novità relative al regime “Split payment”, da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici: in particolare, le istruzioni relative alla compilazione del quadro F chiariscono che nel rigo F33, campo 1, va indicato “l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili comprensivo dell’IVA addebitata in fattura ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”.
Ai fini della fruibilità del regime premiale, viene precisato che il requisito della fedele indicazione dei dati nelle comunicazioni dei dati rilevanti sussiste anche se sono stati commessi errori od omissioni, a condizione che restino comunque confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. In sostanza, l’errore o l’omissione non devono comportare la modifica:
- dell’assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, oppure, qualora gli errori o le omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale.
Rispetto al trattamento sanzionatorio per le violazioni connesse agli adempimenti dichiarativi ai fini degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito del D.Lgs. 158/2015, l’unica previsione specifica residua riguarda l’ipotesi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti, ove dovuta, punita con la sanzione pari a 2.000,00 euro (art. 8 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 471/97). In relazione ai dati e alle informazioni dichiarate nel modello per l’applicazione degli studi di settore, la sanzione per inesatta dichiarazione di cui all’art. 8 co. 1 primo periodo del D.Lgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro) trova applicazione solo con riferimento ai dati (errati od omessi) rilevanti ai fini dell’assegnazione ai cluster di riferimento, della stima dei ricavi o dei compensi e del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN