La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria, con la pronuncia n. 2151 del 5 maggio 2016, ha affermato che il termine di prescrizione per il diritto camerale é di cinque anni e non di dieci.
Si ricorda che il diritto camerale annuale é quel tributo che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti a versare annualmente alla Camera di Commercio di riferimento (in base all’art. 18 L. n. 580 del 29 dicembre 1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010).
L’ammontare di tale tributo é stato ridotto, ad opera dell’art. 28 co. 1 del D.L. n. 90/2014 (convertito nella L. n. 114/2014), del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e sarà ridotto del 50% a partire dal 2017.
Il termine per il versamento é diverso a seconda che l’impresa si sia iscritta nel Registro Imprese nel 2016 oppure no: nel primo caso il versamento va fatto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, nel secondo caso il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
È proprio sui termini di versamento che la Commissione Tributaria della Provincia di Reggio Calabria si é espressa, affermando che il termine di prescrizione per il diritto annuale non é quello previsto dall’art. 2946 del codice civile, bensì quello quinquennale previsto dall’art. 2948, co. 1, n. 4.
I giudici, per motivare la loro pronuncia, assimilano il diritto camerale a quei tributi che si devono pagare almeno una volta all’anno e che non richiedono un nuovo esame dell’esistenza dei presupposti impositivi per ogni annualità. Il diritto annuale rientrerebbe in tali tipologie di tributo a prescrizione quinquennale, in quanto, sul presupposto della mera iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, deve essere versato annualmente ed in un’unica soluzione, previo invio da parte della Camera di Commercio di una lettera informativa.
In chiusura, si evidenzia che in sentenza é precisato che il termine dei cinque anni decorre dalla data in cui é dovuto il pagamento e non dal momento in cui l’accertamento diventa definitivo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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