Da aprile, anche i contribuenti che esercitano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e completamento relative ad edifici possono godere dei benefici dell’erogazione dei rimborsi IVA annuali e infrannuali in via prioritaria entro tre mesi dalla relativa richiesta.
Prima dell’inclusione delle categorie dei contribuenti suddetti, l’art. 1 del D.M. 22 marzo 2007 prevedeva la norma agevolativa esclusivamente per le prestazioni rese da subappaltatori edili, di cui all’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR n. 633/72.
Si ricorda che, per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della richiesta:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
L’inclusione dei soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (di cui all’art. 17, co. 6, lett. a-ter) del DPR 633/72) é volta a contenere le inefficienze finanziarie derivanti dall’applicazione del meccanismo del reverse charge che comporta, come si sa, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo committente in luogo del prestatore.
Le nuove norme si applicano a partire dalle istanze di rimborso IVA relative al secondo trimestre 2016, che andranno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 31 luglio. Quest’anno il termine sarà il 1° agosto, in quanto il termine naturale del 31 luglio cadrà di domenica.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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