Secondo le regole generali le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso e per i propri familiari a carico. Ci sono, però, alcune spese che sono agevolabili (detraibili o deducibili) anche se sostenute nell’interesse dei familiari non a carico.
È l’art. 15, comma 2 del TUIR a prevedere una detrazione del 19 per cento per tutti i soggetti che hanno sostenuto, nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico indicati nell’art. 433 del c.c. (coniuge, generi e nuore, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, suoceri e suocere, discendenti dei figli fratelli e sorelle, anche unilaterali, genitori, compresi i genitori naturali e quelli adottivi, nonni e nonne, compresi quelli naturali), spese relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza. Tali patologie sono indicate nel D.M. n. 329 del 28 maggio 1999, successivamente modificato dal Decreto di aggiornamento. D.M. n. 296 del 21 maggio 2001, e dal regolamento delle malattie rare D.M. n. 279 del 18 maggio 2001. L’elenco completo delle malattie e patologie esenti dalla spesa pubblica è consultabile nel sito www.salute.gov.it.
La detrazione del 19 per cento è calcolata sulla somma delle spese che eccede 129,11 euro. La franchigia di 129,11 euro va calcolata sulla somma degli importi delle “spese sanitarie” e “spese sanitarie per familiari non a carico”. Si tratta di un beneficio che spetta qualora la spesa sia stata sostenuta a causa di dette patologie, limitatamente alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal familiare.
Il legislatore ha voluto, con l’introduzione di tale norma, alleviare la condizione di forte disagio delle famiglie che si trovano ad affrontare patologie particolarmente gravi. La detrazione al familiare è concessa in relazione alle sole spese connesse alla patologia esente che dovrà risultare da documentazione medica oppure da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia.
In alcuni casi particolari, posto che il familiare affetto da patologie si trovi in una condizione di basso reddito senza l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre tener presente che:
- il familiare deve comunque presentare la dichiarazione per indicare l’importo della spesa medica che non ha trovato capienza nella propria imposta. La parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello UNICO;
- solo nel caso in cui il familiare affetto da patologie non abbia alcun reddito o possieda redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la spesa potrà operare la detrazione in oggetto sull’intero onere sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 55/E/2001) ha avuto modo di precisare:
- ai fini della fruibilità della detrazione, il documento comprovante la spesa deve essere intestato al soggetto che ha effettuato il pagamento e deve contenere l’indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è sostenuta;
- nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stata sostenuta dal congiunto.
- non danno diritto alla detrazione le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari quando hanno dato luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi.
Ai fini del riconoscimento della detraibilità delle spese sanitarie è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
1) certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia con l’indicazione del codice numerico identificativo;
2) fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute;
3) certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione, anche attraverso annotazione sul documento.
Per le spese sostenute per familiari non a carico anche:
4) modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia (se il familiare non è tenuto a presentare 730 o Unico deve autocertificare tale condizione);
5) fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
Nel modello 730/2016, il rigo E2 deve essere compilato esclusivamente dal contribuente che ha sostenuto spese sanitarie relative a patologie esenti nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico.
Nella compilazione del rigo E2 occorre tener presente che:
- è necessario indicare l’importo della spesa che non ha trovato capienza nell’imposta lorda del familiare desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello UNICO del contribuente affetto dalla patologia;
- l’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro;
- la detrazione spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 e sarà calcolata da chi presta assistenza fiscale solo sulla parte che eccede l’importo di 129,11 euro;
- è possibile suddividere l’importo in 4 rate annuali quando la somma delle spese sanitarie (E1), delle spese sanitarie per familiari non a carico (E2) e delle spese sanitarie per portatori di handicap (E3), al lordo della franchigia di 129,11 euro, sia superiore all’importo di 15.493,71 euro. La scelta effettuata è irrevocabile e deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese. L’importo delle spese sostenute da rateizzare deve essere riportato nelle dichiarazioni dei tre anni successivi, indicando il numero della rata di cui si intende fruire (2, 3 o 4) nel rigo E6.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN