Al ricorrere di determinate circostanze, i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico 2016, sono esclusi dall’obbligo di compilazione degli studi di settore. Chiariamo meglio quali sono le cause di esclusione.
Nello specifico sono esclusi i contribuenti:
- con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, considerando come tale anche l’inizio della liquidazione;
- con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore ad € 5.164,569;
- che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, ovvero:
- che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
- che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
- con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;
- che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
La maggior parte delle casistiche che prevedono l’esclusione dagli studi di settore, si rinvengono da fatti straordinari che interessano il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale.
Per ciò che concerne la specifica causa che rimanda al periodo di “non normale svolgimento dell’attività”, lo stesso si riferisce a:
- periodo di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale;
- periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività a causa della ristrutturazione dei locali;
- periodo in cui l’imprenditore o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
- periodo di sospensione dell’attività comunicato alla Camera di Commercio;
- modifica nel corso dell’anno dell’attività;
- per i professionisti, periodo di interruzione dell’attività a seguito di provvedimenti disciplinari.
Per le fattispecie di non normale svolgimento dell’attività, tranne nel caso in cui il soggetto si trovi in ipotesi di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, il contribuente resta obbligato alla compilazione e presentazione degli studi di settore, seppur escluso dalla relativa normativa e di conseguenza dai controlli che ne possono scaturire.
Infatti, il contribuente escluso dalla presentazione degli studi di settore, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della legge 146/1998, non può subire accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, basati su questo strumento.
Ogni specifico modello, distinto a seconda della tipologia di attività esercitata, può prevedere specifiche cause di esclusione che si vanno ad aggiungere a quelle sopra elencate.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN