La circolare n. 20/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate commenta le novità fiscali in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, introdotte con l’ultima legge di stabilità. In questo articolo ci soffermiamo sulle linee interpretative più interessanti in merito alla detrazione per l’installazione dispositivi domotici legati al risparmio energetico, alla possibilità di cedere il bonus sul risparmio energetico da parte dei condomini incapienti nonché alla novità sul credito d’imposta denominato “school bonus”.
La legge di stabilità 2016 estende l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica anche a quelle per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti. In merito a tale detrazione, che spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, sono state fin da subito evidenziate due criticità:
- il mancato collegamento ad una specifica categoria di intervento già oggetto dell’agevolazione;
- la mancata individuazione di un ammontare massimo di detrazione spettante.
Su questi punti la circolare 20/E precisa che:
- è possibile beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica già disciplinati dalla normativa fiscale;
- posto che gli interventi legati alla domotica hanno generalmente un costo ridotto rispetto a quelli connessi alla riqualificazione energetica degli edifici già ammessi ai benefici fiscali, considerato che la norma non indica per gli interventi in esame l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che la detrazione spettante possa essere calcolata nella misura del 65% del totale delle spese sostenute.
Ai soggetti c.d. incapienti, con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, è consentito cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Il provvedimento direttoriale n. 43434 del 22 marzo scorso fornisce tutti i dettagli per avvalersi di tale possibilità. La circolare n. 20/E/2016 entra nello specifico di quelli che sono i soggetti destinatari della disposizione in esame che ricadono nella “no tax area”, vale a dire con un reddito che produce un’imposta lorda completamente assorbita dalla detrazione per la produzione di tale reddito (art. 13 TUIR). La circolare, inoltre, chiarisce che:
- il condòmino incapiente può cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico;
- i fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione;
- il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo, ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento;
- la quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
A partire dal 2016 debutta il credito d’imposta denominato “school bonus” istituito dall’art. 1, commi 145/150, L. n. 107/2015 (“La Buona scuola”). I soggetti beneficiari del credito suddetto sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito di impresa.
È possibile godere di tale credito quando i soggetti beneficiari effettuano “erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti”.
La misura del credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018, fino a un massimo di 100.000 euro per ciascun periodo, con divieto di cumulo con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo con indicazione nel relativo modello reddituale. In particolare, i soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, e lo stesso non assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Accanto agli ordinari limiti previsti per la fruizione del credito d’imposta, la circolare precisa che non si applica la limitazione che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme ricevute, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN