Che cosa si intende per redditi assimilati di lavoro autonomo? Qual è la detrazione d’imposta che spetta per questa tipologia di reddito? Come compilare il modello 730? Ecco tutte le risposte.
La tipologia reddituale di “lavoro autonomo” si distingue da quella di lavoro dipendente per via della mancanza del vincolo di subordinazione, e da quella del reddito d’impresa in quanto il fattore lavoro prevale sul capitale e sulla struttura organizzativa.
I redditi di lavoro autonomo sono fiscalmente rilevanti al momento della loro percezione secondo il criterio di cassa e concorrono, unitamente agli altri redditi posseduti da un soggetto, a formare il reddito complessivo.
Tra i redditi che si possono dichiarare nel modello 730, l’art. 53, comma 2, del TUIR, contempla quelli assimilati ai redditi di lavoro autonomo. Si tratta di fattispecie, fra loro eterogenee, che presentano alcune caratteristiche comuni al lavoro autonomo, quali l’autonomia e la natura intellettuale dell’attività svolta; in particolare:
- “lett. b) – i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
- lett. c) – le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 [contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata] quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- lett. f) – i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349”.
I proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, come ad esempio formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, o scientifico, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, laddove siano conseguiti al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, nonché siano percepiti in modo diretto da parte dell’autore o dell’inventore. Se invece i proventi sono percepiti da soggetti diversi dall’inventore o dall’autore, come ad esempio dagli eredi o da coloro che hanno acquistato a titolo oneroso il diritto all’utilizzazione, si è in presenza di redditi diversi. Tale tipologia di reddito si determina abbattendo, mediante una deduzione forfetaria a titolo di spese, del 25% il compenso lordo percepito. La deduzione è aumentata al 40% per i percettori di diritti di autore di età inferiore a 35 anni. Ne consegue che solo il 75 o il 60% del reddito dichiarato è assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo.
I compensi in denaro versati ai segretari comunali per l’attività di levata dei protesti costituiscono reddito assimilato di lavoro autonomo. Con levata del protesto si intende l’attività con la quale un pubblico ufficiale, tra cui il segretario comunale, accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione di un titolo di credito tramite la redazione di un atto formale.
Ai fini della determinazione del relativo reddito, anche in questo caso è prevista una riduzione forfetaria del reddito, a titolo di rimborso spese, pari al 15%. Ne deriva che solo l’85% del reddito dichiarato è assoggettato a tassazione concorrendo alla formazione del reddito complessivo.
Con contratto di associazione in partecipazione si intende un contratto di scambio di natura consensuale (atto pubblico o scrittura privata registrata) in cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa a seguito di un determinato apporto. L’apporto può consistere in una somma di denaro, o di beni mobili, immobili, ovvero in una prestazione d’opera non subordinata da parte dell’associato.
Nel caso in cui l’apporto sia rappresentato esclusivamente da una prestazione di lavoro, gli utili che gli vengono corrisposti costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo (per esempio gli utili percepiti dai soci promotori e dai soci fondatori di società di capitali (S.P.A., S.R.L., S.A.P.A.), a seguito della loro attività di lavoro autonomo svolta per promuovere la nascita delle stesse o per raggiungere i primi risultati utili d’esercizio. In sede di determinazione del reddito non è prevista alcuna deduzione.
Oltre alla deduzione forfettaria prevista solo in due delle tre tipologie di reddito in esame, si segnala la detrazione d’imposta che spetta per tutte le tipologie di reddito assimilato di lavoro autonomo e risulta pari a 1.104 euro:
- se il reddito complessivo del contribuente non supera 4.800 euro;
- se, invece, il reddito complessivo del contribuente è compreso tra 4.800 e 55.000 euro, per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula: 1.104 × (55.000 – Reddito complessivo)/50.200.
Ai fini del calcolo della detrazione, il reddito complessivo (la somma dei redditi del contribuente) è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Si comprende, invece, il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
In sede di 730/2016, nel quadro D, rigo D3, nella colonna 1 (Tipo di reddito), è indicato il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
Codice 1: per i proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, etc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività.
Codice 2: per i compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Codice 3: per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
Nella colonna 2 (Redditi): è indicato l’importo del reddito percepito nel 2015 al lordo della relativa riduzione forfetaria che è operata da chi presta l’assistenza fiscale:
- se nella colonna 1 è stato indicato il Codice 1, spetta una riduzione forfetaria del 25%. Se il contribuente ha un’età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40%;
- se nella colonna 1 è stato indicato il Codice 2, la riduzione verrà operata nella misura del 15%.
Nella colonna 4 (Ritenute): è indicato l’importo delle ritenute di acconto subite.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN