Quali sono le regole per il pagamento degli acconti dell’imposta sostitutiva per i soggetti in regime forfetario? Le riepiloghiamo in sintesi in questo articolo.
Per i soggetti in regime forfetario l’imposta sostitutiva del 15% viene liquidata, anche in acconto, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i soggetti IRPEF.
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014) ha introdotto il cosiddetto “regime forfetario” riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Per tali soggetti il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi, o dei compensi percepiti, un apposito coefficiente di redditività differenziato in base all’attività svolta. L’aliquota sarà:
- del 15% nella generalità dei casi;
- del 5% per le nuove iniziative produttive nei primi 5 anni di attività.
I contribuenti forfetari verseranno l’acconto dell’imposta agevolata nel seguente modo:
- non verseranno alcun acconto: qualora l’importo dovuto sia pari o inferiore a 51,65 euro;
- verseranno l’acconto in un’unica soluzione il 30 novembre 2016: qualora l’importo dovuto sia superiore a 51,65 euro ma inferiore a 257,51 euro;
- verseranno l’acconto in due rate: qualora l’importo dovuto sia superiore a 257,51 euro. In tale ultimo caso, il 40% va versato entro il 16 giugno 2016 (o il 16 luglio 2016 con maggiorazione dello 0,40%) ed è rateizzabile, mentre il secondo acconto ammontante al 60% del totale va versato entro il 30 novembre 2016 e non è rateizzabile.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva va effettuato con i seguenti codici tributo, istituiti con Risoluzione 11 giugno 2015, n.59:
- 1790: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – prima rata;
- 1791: acconto imposta sostitutiva sul regime forfetario – seconda rata o unica rata di acconto;
- 1792: saldo imposta sostitutiva sul regime forfetario.
Il contribuente potrà determinare l’acconto con il metodo storico, in base all’imposta dovuta per i redditi 2015, oppure con il metodo previsionale, in base all’imposta stimata in relazione al reddito previsto per il 2016.
Coloro che provengono dal regime ordinario potranno decidere di determinare l’acconto IRPEF con il metodo previsionale, versando con i codici tributo relativi all’imposta sostitutiva.
I contribuenti provenienti dal regime dei minimi, invece, si troveranno ad aver versato l’acconto per l’imposta relativa al regime precedente al 5% anziché al 15%, come nel nuovo regime forfetario. Pertanto tale imposta, non scomputabile dalla nuova imposta sostitutiva, dovrà essere recuperata nel quadro RN di Unico 2017.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/