Comunicazioni di anomalia redditi 2012: cosa fare?

Con l’invio delle comunicazioni di anomalia il Fisco scrive ai contribuenti. Quali informazioni contengono tali comunicazioni e come comportarsi nel caso in cui i dati esposti risultino fondati? In questo articolo chiariamo come far fronte all’ondata di lettere in arrivo, con evidenza delle possibili strategie da adottare sia nei casi in cui occorra completare le informazioni in possesso del Fisco, sia nel caso in cui il contribuente venga invitato a regolarizzare la propria posizione.

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa prot. 100892 del 24 giugno 2016, ha reso noto che sono state inviate circa 100 mila comunicazioni di anomalia in relazione al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2012 (730/2013 o UNICO 2013). Si tratta di comunicazioni che servono ad informare i contribuenti circa possibili errori o dimenticanze commessi nelle predette dichiarazioni, con l’obiettivo di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Le possibili anomalie riguardano le seguenti tipologie di redditi:

  • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e ss. del TUIR, derivanti dalla tassazione ordinaria della locazione non finanziaria di fabbricati, ovvero dal regime alternativo opzionale della “cedolare secca”;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e ss. del TUIR;
  • assegni periodici di cui agli artt. 50 e ss. del TUIR;
  • redditi di partecipazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
  • redditi diversi, di cui all’art. 67 del TUIR;
  • redditi di lavoro autonomo non professionale, di cui all’art. 53 co. 2 del TUIR;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art. 44 co. 1 lett. e) ed f) del TUIR;
  • redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Le presunte anomalie relative ai suddetti redditi sono emerse incrociando i dati in possesso dell’Agenzia secondo il seguente schema semplificato.

Comunicazioni di anomalia

L’Agenzia delle Entrate provvede quindi a comunicare ai contribuenti interessati i dati presenti nei propri archivi con gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati, in tutto o in parte, i redditi percepiti. Tutte le informazioni sono riportate all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro-compliance.

Le comunicazioni sono trasmesse al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e, nel caso in cui l’indirizzo PEC non risulti attivo, per posta ordinaria.

I contribuenti interessati, anche avvalendosi degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono, mediante invio di una email all’indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione ricevuta:

  • richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;
  • segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare le presunte anomalie.

Le comunicazioni possono essere effettuate:

  • telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso, tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06/96668907 (da cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17; in entrambi i casi occorre selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”;
  • contattando uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione rice­vuta.

È possibile trasmettere la documentazione avvalendosi del Canale di assistenza CIVIS.

Le anomalie, laddove fondate, possono essere sanate avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, secondo le seguenti modalità:

  • presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98;
  • versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta.

È il caso di evidenziare che il ravvedimento operoso applicato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, secondo quanto disciplinato dalla riforma del D.Lgs. 158/2015, è possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Am­ministrazione fiscale, a condizione che non risulti notificato:

  • un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73);
  • un atto di accertamento.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN