Sono numerose le agevolazioni che le norme fiscali riservano ai disabili e ai loro familiari. Tra queste agevolazioni figura l’esenzione permanente dal pagamento del bollo per i veicoli acquistati. Come funziona? E quando spetta l’agevolazione?
I disabili che acquistano un autoveicolo o motoveicolo con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata possono essere esentati dal pagamento del bollo auto.
Quando spetta l’esenzione dal pagamento del bollo?
L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile che richiede l’agevolazione, sia quando l’intestatario dell’auto è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nel caso in cui, nella Regione non sia stato istituito l’ufficio tributi, l’interessato che intende far valere il suo diritto all’esenzione può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanti veicoli può essere richiesta l’esenzione?
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi. Al momento della presentazione della documentazione, infatti, deve essere indicata la targa dell’auto prescelta per usufruire dell’agevolazione. Restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi, etc…
Cosa occorre fare per fruire dell’esenzione?
Per fruire dell’esenzione, occorre presentare all’ufficio competente la documentazione attestante i requisiti. In particolare, occorre produrre la fotocopia della patente di guida speciale o la fotocopia del foglio rosa “speciale” per i disabili che guidano, fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria e la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni.
I documenti vanno presentati (o spediti per raccomandata A/R) entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento e, una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che sia necessario che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Se l’auto viene venduta o vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, l’interessato deve comunque comunicare la variazione allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione del bollo auto.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa: protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo del veicolo, codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico.
Per quali veicoli può essere richiesta l’agevolazione?
In generale, le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli: autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici.
Quindi come si vede, oltre che per le auto e gli autocaravan, i disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sulle motocarrozzette e gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile.
Attenzione però! A seconda della regione di appartenenza possono cambiare le modalità operative o le categorie di persone disabili a cui spetta l’agevolazione, pertanto è opportuno informarsi presso gli uffici competenti prima di richiedere il beneficio.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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