È il momento delle scelte per i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo a cui si applicano gli studi settore. Per evitare il rischio di un’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente che risulta “non congruo” rispetto all’applicazione degli studi di settore ha facoltà, con determinate modalità e tempi, di adeguarsi spontaneamente ai valori indicati da GE.RI.CO., calcolati sulla base dei ricavi o compensi dichiarati.
Secondo la normativa vigente, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore:
- ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP può essere effettuato indicando in dichiarazione i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili, senza incorrere in sanzioni e interessi;
- ai fini IVA può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati entro il suddetto termine in un’apposita sezione dei registri previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972.
L’adeguamento è sempre possibile, anche per i periodi diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o l’eventuale “evoluzione” dello stesso. In tal caso, entro i termini di versamento a saldo dell’imposta sul reddito, occorre versare una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli derivanti dall’applicazione degli studi. Tuttavia, la maggiorazione del 3% calcolata nei predetti modi non è dovuta quando:
- la differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- si tratta di studi approvati per la prima volta, oppure si tratta del primo anno di applicazione dello studio revisionato;
- i maggiori ricavi/compensi superiori al 10% di quelli dichiarati non dipendono dagli indicatori di normalità economica.
I codici tributo da utilizzare per il versamento della maggiorazione del 3% sono i seguenti:
- 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- 4726 per le persone fisiche.
L’adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell’IRAP viene effettuato direttamente in dichiarazione indicando i maggiori ricavi/compensi stimati da GE.RI.CO. negli appositi righi della dichiarazione, in maniera tale che concorrano a determinare una maggior base imponibile nonché a generare una maggiore imposta dovuta.
Il versamento delle maggiori imposte IRPEF, IRES, IRAP e IVA avviene con le modalità ordinarie previste per i normali versamenti delle imposte dirette. Per l’IVA il codice tributo è 6494, mentre per le restanti imposte si utilizzano gli stessi codici tributo dell’imposta a saldo.
Grande importanza assume il regime premiale per i c.d. contribuenti virtuosi (congrui e coerenti) rispetto all’applicazione degli studi di settore, con una serie di vantaggi (art. 10, comma 9, L. n. 214/2011) consistenti nella mitigazione dei poteri di accertamento parte degli Uffici.
I contribuenti “virtuosi” sono definiti tali quando rispettano contestualmente tre condizioni:
- dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
- risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili;
- risultano in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati.
I limiti ai poteri di accertamento sono rappresentati:
- dall’inibizione degli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
- dalla riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento relativamente alle imposte dirette e ai fini IVA;
- in caso di accertamento sintetico (redditometro), la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire esclusivamente nel caso in cui l’importo accertabile ecceda il dichiarato di almeno un terzo.
Nella compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, il campo “Note aggiuntive” assume un certo rilevo. Si tratta di uno spazio in cui il contribuente indica le ragioni per le quali ritiene che lo specifico studio di settore non tenga conto delle particolarità proprie dell’attività svolta, giustificando in anticipo determinate situazioni di non congruità, ovvero di non coerenza, oppure le ragioni che dovrebbero portare addirittura alla non applicazione dello studio di settore. La compilazione del campo “Note aggiuntive” in certi casi è obbligatoria; mentre in altri casi è facoltativa e consente al contribuente di portare sin da subito a conoscenza del Fisco le argomentazioni spendibili in sede di contraddittorio nella eventuale successiva fase pre-contenziosa con l’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio: il contribuente che si trova in un “periodo di non normale svolgimento dell’attività” determina una situazione di non applicabilità dello studio di settore ai fini dell’accertamento, seppur con obbligo di compilazione del modello studi. Le stesse istruzioni, nella “Parte Generale” prevedono la compilazione della scheda “Note aggiuntive” al fine di indicare la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare. Altro esempio riguarda il caso in cui la compilazione del campo “Note aggiuntive” rappresenta lo strumento utilizzato per giustificare il mancato adeguamento alle risultanze dello studio di settore o l’incoerenza di un determinato indice di normalità economica. In questo caso la compilazione si presenta come un’opportunità per il contribuente, pur rimanendo una facoltà, in quanto è sempre possibile in sede di accertamento esporre le argomentazioni a sostegno di quanto indicato in sede di studio di settore.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN