Ritorniamo sull’argomento delle agevolazioni contributive connesse alle nuove assunzioni a tempo indeterminato in quanto, di recente, l’INPS ha richiamato i competenti organi di vigilanza a prestare la massima attenzione al corretto utilizzo di questo strumento.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare come la profonda crisi che ha fortemente minato la stabilità del sistema economico occidentale, ha avuto tra le più rilevanti conseguenze quella di comportare un drastico incremento della disoccupazione, specie nelle fasce soggettive più deboli, ovvero i giovani in procinto di entrare nel mondo del lavoro e i lavoratori prossimi alla pensione che, invece, stanno per uscirne.
Nel tentativo di ridare slancio al nostro contesto produttivo, l’Esecutivo ha posto in essere, nel corso dell’anno 2015, una riforma del mercato del lavoro, denominata Jobs Act, all’interno della quale uno dei punti cardine avrebbe dovuto essere rappresentato dal nuovo contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti (il D. Lgs. n. 23/2015 con il quale è stato introdotto il contratto unico, menziona però tale fattispecie soltanto nel titolo, salvo poi occuparsi della nuova disciplina in materia di licenziamenti illegittimi).
Per agevolare l’esordio di tale “nuova” fattispecie contrattuale, il Legislatore aveva in un primo momento ipotizzato di affiancare al contratto unico a tutele crescenti un forte incentivo di carattere contributivo.
Tuttavia, per questioni di tempistica legate al procedimento legislativo, le due disposizioni sono venute alla luce in due momenti diversi.
Infatti, la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con la quale è stato introdotto l’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, è entrata in vigore a gennaio 2015, a differenza del D. Lgs. n. 23/2015 che ha fatto la sua comparsa in Gazzetta Ufficiale a marzo 2015.
Come già anticipato, la Legge di Stabilità per l’anno 2015 ha previsto il riconoscimento di un esonero contributivo triennale in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
L’agevolazione, consistente nell’abbattimento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro – nel limite annuo di 8.060 euro (671,66 euro al mese) – , è riconosciuta in caso di assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti l’assunzione stessa non devono essere stati impiegati a tempo indeterminato presso alcun datore di lavoro e, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità (periodo ottobre-dicembre 2014), non devono essere stati impiegati presso il medesimo datore di lavoro che procede all’assunzione, ovvero presso società da quest’ultimo controllate o a lui collegate.
Come facilmente prevedibile, l’esonero contributivo triennale ha comportato un boom di assunzioni a tempo indeterminato.
Assunzioni, però, che nella maggior parte dei casi non si sono tradotte in creazione di nuova occupazione, ma piuttosto in trasformazione di rapporti precedentemente instauranti con forme contrattuali diverse (contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo, etc.).
Tale osservazione è peraltro confermata dai dati sulla disoccupazione che, nonostante le misure in questione, non hanno registrato rilevanti inversioni di tendenza.
Con l’intento di replicare il successo di numeri ottenuto nel 2015, con la L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è stata riproposta la formula dell’incentivo contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016.
Tuttavia, la carenza di adeguate risorse economiche ha fatto sì che l’esonero triennale riconosciuto nel 2015 si sia trasformato in un più “modesto” sgravio contributivo biennale nel 2016.
Infatti, l’agevolazione riconosciuta per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 ammonta al 40% del totale dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite massimale annuo di 3.250 euro (270,83 euro al mese).
Lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all’INAIL, il contributo ai fondi di solidarietà di cui al D. Lgs. n. 148/2015 e il contributo al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.”, previsto dalla L. n. 296/2006.
Per quanto attiene ai requisiti necessari, il nuovo regime ripropone quanto già in vigore per il 2015.
Infatti, per poter fruire dell’agevolazione il lavoratore non deve essere stato assunto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione.
Inoltre, non deve essere stato occupato presso il medesimo datore nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (ottobre-dicembre 2015).
Ancora, l’agevolazione non riguarda l’assunzione di lavoratori domestici e di apprendisti mentre spetta, invece, in caso di conversione di precedenti contratti a termine, ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Una peculiarità dell’incentivo in discorso riguarda la possibilità di cumulare lo stesso con altre agevolazioni. Possibilità, peraltro, già prevista per l’esonero contributivo del 2015.
Con circolare n. 57, del 29.03.2016, l’INPS ha infatti chiarito che lo sgravio può essere fruito unitamente ad altre agevolazioni, purché non aventi natura contributiva bensì economica (ad es. incentivo all’assunzione di lavoratori fruitori della NASpI, incentivo inerente il programma “Garanzia Giovani”, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, etc.).
In chiusura, non può non sottolinearsi come lo sgravio contributivo sia soltanto in minima parte riuscito a replicare il successo (almeno a livello di numeri!) dell’incentivo riconosciuto nel 2015.
Una delle principali ragioni della debacle è sicuramente da attribuirsi al poco appeal della nuova agevolazione.
Non va dimenticato, comunque, che alla base dell’incremento occupazionale non ci sono soltanto gli incentivi che di anno in anno vengono riproposti dal legislatore di turno, quanto piuttosto un sistema economico e normativo capace di garantire alle imprese le condizioni necessarie per operare nel modo più efficace ed efficiente possibile. È proprio su tale aspetto che c’è ancora molto da fare.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN