I redditi di lavoro autonomo o di impresa realizzati dai contribuenti che fino al 31 dicembre 2015 rientravano nel regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, erano assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%.
In virtù del regime sopra esposto, i contribuenti si trovano ogni anno a versare l’imposta sostitutiva sia a saldo che a titolo di acconto con le modalità previste per i regimi fiscali ordinari.
Un caso particolare che merita un’analisi approfondita riguarda il versamento degli acconti IRPEF per i soggetti che fuoriescono dal regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.
Prendiamo ad esempio il caso di un contribuente che è rimasto all’interno del “regime dei minimi” fino al 31 dicembre 2015 e che, per una delle cause di esclusione, quali ad esempio il superamento dei limiti dei ricavi e compensi entro il 50% del limite massimo annuo di € 30.000, si è ritrovato dal 1° gennaio 2016 a seguire le regole imposte dal regime fiscale “ordinario”, quindi a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa IVA e IRPEF attualmente vigente, nonché la corretta tenuta e conservazione dei libri e registri obbligatori.
In questo caso, la norma (Legge 244/2007), mentre obbligava al versamento dell’acconto sul dato storico per l’accesso al regime dei minimi, non ha mai sancito alcun obbligo nel caso opposto di uscita dal regime. Pertanto si può ritenere che, in assenza di obbligo di versamento di acconto IRPEF generato dalla presenza di altre categorie reddituali, nessun versamento debba essere eseguito a titolo di acconto; il contribuente si troverà obbligato al versamento dell’intero saldo nell’esercizio 2017.
Tale conclusione è giustificata dal fatto che, non essendo più dovuta l’imposta sostitutiva per il 2016, non si dovrebbe versare alcun acconto in quanto non vi è il dato storico sul quale calcolare gli acconti seguendo le regole previste dal regime ordinario applicato ai ricavi e compensi percepiti dal contribuente a far data dal 1° gennaio 2016.
Qualora il contribuente volesse versare in ogni caso gli acconti 2016 applicando la normativa dell’imposta sostitutiva del 5% prevista dal regime dei minimi in vigore nel nostro caso fino al 31 dicembre 2015, lo stesso contribuente si troverebbe obbligato a indicare tali acconti nel rigo RN38 colonna 4 dell’Unico PF 2016 nel quale vanno “riportati gli acconti relativi all’imposta sostitutiva versati dai contribuenti che sono fuoriusciti dal regime di vantaggio con riferimento al periodo d’imposta 2015 e quindi non hanno compilato il quadro LM (codici tributo “1793” e “1794”, anno di riferimento “2015”)”.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN