I soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa che applicano il regime fiscale dei cosiddetti “minimi” o il regime dei nuovi “forfetari” deducono i costi relativi all’acquisto dell’auto e/o i relativi costi di manutenzione o di utilizzo, in maniera diversa rispetto alle regole “ordinarie”. Ecco le indicazioni operative.
Le differenti percentuali di deducibilità del costo auto nei regimi “ordinari” distinte per tipologia di contribuenti sono le seguenti:
Le regole cambiano per i soggetti che determinano il proprio reddito e le relative imposte applicando distintamente il regime dei minimi disposto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 oppure il regime dei forfetari introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla successiva Legge di Stabilità 2016.
Nello specifico per i soggetti nel regime dei minimi la deducibilità del costo auto (acquisto, leasing, manutenzione, bollo etc.) si determina facendo una prima distinzione tra:
- uso esclusivo aziendale: deducibilità al 100%;
- uso promiscuo: deducibilità 50%.
Occorre ricordare che l’acquisto del bene strumentale (che nel regime dei minimi concorre per intero alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta) deve necessariamente rientrare nel limite di € 15.000 di acquisto dei beni strumentali nel triennio, il cui venir meno determina la fuoriuscita dal regime dei minimi dall’esercizio successivo a quello di superamento di detto limite.
Un trattamento diverso è invece riservato ai soggetti che applicano il regime dei forfetari 2016.
I suddetti contribuenti determinano il proprio reddito (di lavoro autonomo o d’impresa) applicando differenti coefficienti al totale dei ricavi prodotti, a seconda dell’attività esercitata. Pertanto non si pone il problema di una differente percentuale di deducibilità del costo auto.
Infine occorre precisare che mentre i soggetti nel regime dei minimi potranno utilizzare l’agevolazione fiscale del super ammortamento 2016, tale agevolazione fiscale non potrà essere applicata al nuovo regime forfetario 2016, per lo stesso motivo sopra specificato che prevede la determinazione della liquidazione delle imposte mediante l’applicazione di un coefficiente prestabilito sul fatturato.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN