In questo articolo facciamo chiarezza sulla deducibilità fiscale delle spese di manutenzione ordinaria sui beni strumentali di proprietà di imprese e professionisti.
Innanzitutto è necessario ricordare la differenza tra le spese di tipo ordinario e quelle straordinarie.
Le prime sono quelle che vengono sostenute periodicamente al fine di mantenere i beni in efficienza; si tratta in buona sostanza di piccole riparazioni o di pulizia.
Le altre invece consistono in interventi di una certa entità che rendono più lunga la vita utile del bene e/o ne potenziano le prestazioni.
Per le imprese, è l’art. 102 comma 6 del TUIR D.P.R. 917/1986 che disciplina le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non sono state imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono. In questo caso:
- la deducibilità è concessa nel limite del 5% calcolato sul costo complessivo di tutti i beni materiali, sia già completamente ammortizzati che in corso di ammortamento, che risultano dall’apposito registro (o dalle annotazioni sostitutive), all’inizio dell’esercizio;
- il costo dei beni rileverà per il loro valore fiscale (si pensi alle auto per le quali si dovrà fare riferimento all’art. 164 bis del TUIR);
- può essere escluso il valore dei beni per i quali sono stati stipulati contratti di manutenzione periodica;
- per il primo esercizio delle imprese di nuova costituzione, il limite percentuale si applica al costo complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio;
- se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a dodici mesi, l’importo deducibile delle spese va conseguentemente ragguagliato;
- l’importo eccedente il 5% (e quindi indeducibile nell’esercizio di sostenimento) sarà scritto nel registro dei beni ammortizzabili (o annotazioni sostitutive) per anno di formazione e suddiviso in quote costanti, nei cinque esercizi successivi.
L’aliquota del 5% vale per la generalità dei settori d’attività, ma tra le eccezioni, sicuramente d’interesse, spicca il settore dell’autotrasporto. Infatti le spese di cui trattasi, relative agli autoveicoli usati per es. dalle imprese di trasporto in c/terzi, dai concessionari di autoservizi pubblici di linea oppure da titolari di licenze per il trasporto di persone, possono essere dedotte fino al 25% del costo dei beni come prima indicato, e con il vantaggio della deduzione dei costi eccedenti nei tre esercizi successivi.
Per quanto riguarda i professionisti ma più in generale i lavoratori autonomi, la norma fiscale di riferimento è l’art. 54 del predetto TUIR.
In esso però non si fa riferimento a particolari disposizioni a proposito delle spese di manutenzione ordinaria sui beni mobili strumentali dei lavoratori autonomi, per cui si ritiene che la deduzione di detti costi debba seguire il criterio di cassa e quindi il periodo d’imposta in cui sono stati sostenuti.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo