Il versamento dei contributi Inps è obbligatorio per tutti; se non si effettua il versamento anche l’Inps sanziona, in base alla tipologia di violazione commessa. Analizziamo quindi il regime sanzionatorio applicato dall’Ente ai contribuenti che omettono il versamento dei contributi dovuti.
Il regime sanzionatorio Inps di distingue in:
- regime sanzionatorio ordinario;
- regime sanzionatorio speciale.
Entrambi sono disciplinati dalla Legge 388/2000 art.116.
Regime sanzionatorio ordinario
Riguarda l’omesso o il ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. La sanzione è commisurata in base alla tipologia di violazione.
Pertanto, in caso di omissioni contributive, rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, la sanzione è determinata in ragione d’anno, in misura del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,50%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo non corrisposto.
In caso di evasione contributiva, collegata cioè a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o infedeli, la sanzione è fissata nella misura del 30% dei contributi omessi, ovvero del loro 15% se versati entro 90 giorni. Se il versamento è effettuato entro 15 giorni la sanzione è dell’1% giornaliero.
La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo non corrisposto. Al raggiungimento di tale percentuale, senza che si sia provveduto al pagamento, vengono applicati gli interessi di mora.
Regime sanzionatorio speciale
Tale regime prevede la possibilità di stabilire criteri e modi per la riduzione delle sanzioni fino alla misura dell’interesse legale, in caso di mancato o ritardato versamento dovuto a:
- oggettive incertezze;
- fatto doloso di un soggetto terzo, denunciato entro i termini (tre mesi);
- crisi, riorganizzazione/ristrutturazione aziendale.
Il regime è applicato anche alle aziende sottoposte a procedure concorsuali e agli enti no profit.
La riduzione va richiesta con apposita domanda da presentarsi all’Ente e prevede una riduzione della sanzione fino alla misura degli interessi legali, al più maggiorati del 50%.
Rita Martin – Centro Studi CGN