La legge di stabilità 2015 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici”. Ma è sempre possibile utilizzarlo? Ecco le risposte ad alcuni casi pratici:
DOMANDA: Un idraulico fornisce e installa nr. 10 caldaie in 10 appartamenti di un cantiere di proprietà di un’impresa edile. Con quale codice IVA deve fatturare tale prestazione?
RISPOSTA: La circolare 27/03/2015, n.14/E afferma che “devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene”.
Occorre quindi considerare l’operazione nel suo complesso, se prevale l’obbligazione del “dare” – vendita – rispetto a quella del “fare” – installazione.
Se l’attività svolta consiste nella mera fornitura e installazione di una caldaia “finita”, senza che vi sia la necessità di svolgere lavori di adattamento alle esigenze del committente (es. intervento in muratura), si ritiene che si sia in presenza di una cessione con posa in opera imponibile IVA.
Se, invece, il costo dell’installazione è pari o superiore al valore del bene, in quanto si rendono necessari interventi in muratura e/o modifiche o personalizzazioni alla caldaia, la posa in opera non assume più una funzione accessoria, e quindi la fornitura e installazione della caldaia deve essere fatturata in reverse charge.
DOMANDA: Un idraulico deve emettere una fattura per una prestazione di manutenzione a una società: il caso rientra nell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633 del 1972 reverse charge?
RISPOSTA: In relazione al trattamento IVA applicabile nel caso in esame, esso ricade nell’ipotesi di inversione contabile prevista dall’articolo 17 comma 6 lettera a-ter) del DPR 633/72 qualora la prestazione di manutenzione sia “relativa ad un edificio“, ovvero eseguita su un impianto funzionale o servente un edificio. Al contrario, se la manutenzione fosse relativa ad un bene separato (un macchinario, un’attrezzatura…), non risulterebbe applicabile il meccanismo di inversione contabile.
DOMANDA: L’installazione di un impianto di climatizzazione nella sede di una società cooperativa medica a responsabilità limitata, da parte di un idraulico, va fatturata in esenzione di imposta, sebbene la cooperativa emetta solo fattura per prestazioni sanitarie a loro volta esenti?
RISPOSTA: Il reverse charge si applica anche nei casi in cui il committente effettui esclusivamente operazioni esenti.
Le prestazioni di servizi che rientrano nelle casistiche di cui alla lettera a-ter dell’art.17 DPR 633/72 innescano il reverse anche se il committente è un soggetto che, svolgendo esclusivamente operazioni esenti, ha optato per la dispensa dagli adempimenti (come ad esempio un’agenzia di assicurazioni o uno studio medico).
Anche in questi casi, infatti, il committente diviene comunque debitore di imposta e deve corrispondere il tributo, non potendo esercitare il diritto alla detrazione. Il soggetto è chiamato ad integrare l’IVA e a registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite e, se è un soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA, perde l’esonero.
Centro Studi CGN