Il diritto per le giovani coppie di beneficiare del bonus mobili è esteso anche a chi è “civilmente unito” e non soltanto a chi è sposato. È quanto emerso da un’interrogazione parlamentare a cui ha dato a risposta Enrico Zanetti, vice ministro dell’Economia, al question time della commissione Finanze della Camera.
La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze afferma che le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano, in qualsiasi norma, “si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Ora, se la legge di Stabilità 2016 ha ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del cosiddetto “bonus mobili” (detrazione del 50% della spesa sostenuta in 10 rate annuali), individuando anche specifici requisiti soggettivi, secondo i parlamentari che hanno posto il quesito al governo, le agevolazioni in esame dovrebbero essere applicabili anche alle giovani coppie “civilmente unite”. Il vice ministro Zanetti, infatti, sentita l’Amministrazione Finanziaria, ha affermato che “non esiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il “bonus mobili” previsto per le giovani coppie ai componenti dell’unione civile”, purché “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016”.
Ne deriva che per tutte le coppie (sposate e non sposate) valgono le regole dettate nella circolare n. 7/E del 31 marzo 2016. La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016;
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 2016;
- essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Sempre in tema di agevolazioni, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E, ha inteso estendere la spettanza della detrazione del 50% delle spese per i lavori di recupero edilizio ai conviventi “more uxorio”, che la Cassazione (sentenza 26543/2008), peraltro, aveva già riconosciuto.
Ne deriva che per l’Amministrazione Finanziaria, proprio a seguito della Legge n. 76/2016, è definitivamente giunto il momento di estendere ai conviventi “more uxorio” le detrazioni già riconosciute ai “familiari conviventi” pur in assenza di un “titolo di comodato”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN