Incendi, furti, allagamenti, inondazioni, alluvioni, crolli di edifici, disastri idrogeologici, terremoti e altre calamità naturali o eventi eccezionali possono seriamente danneggiare e compromettere i beni aziendali. Quando ciò accade, come deve essere contabilizzato il risarcimento danni? Quali sono le scritture in partita doppia da fare in contabilità? E quali sono i riflessi fiscali che comporta un risarcimento danni?
Nella pratica commerciale, capita spesso che un’impresa ottenga un introito a titolo di indennizzo o risarcimento dei danni in relazione a un sinistro o a un danno procurato alle merci, ai semilavorati, ai prodotti in lavorazione o ai cespiti ammortizzabili.
In questo articolo trattiamo i casi in cui il risarcimento danni riguarda le merci, le materie prime, i semilavorati, i prodotti o i beni ammortizzabili.
Nel caso in cui il risarcimento di un danno riguardi merci, materie prime, semilavorati o prodotti, si genera un ricavo. L’articolo 85, comma 1 lettera f del T.U.I.R. prevede infatti che sono considerate ricavi le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa o le materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
In questa fattispecie, se il risarcimento viene riconosciuto nello stesso periodo d’imposta nel quale si è verificato il danno, nella scrittura contabile deve essere rilevato l’ammontare del credito nei confronti dell’assicurazione (Crediti vs assicurazioni a Risarcimenti danni ricavi). Se il danno viene riconosciuto nel periodo d’imposta successivo, viene rilevata una sopravvenienza attiva (Crediti vs assicurazioni a Sopravvenienze attive).
Il risarcimento danni quindi costituisce un componente di reddito di competenza dell’esercizio in cui si è verificata la perdita o il danneggiamento del bene, salvo che, alla data di chiusura dell’esercizio, esso non sia ancora certo ed oggettivamente determinabile, nel qual caso esso è di competenza del periodo d’imposta in cui ricorrono queste condizioni.
L’esercizio di competenza, anche in via parziale, è quello in cui la compagnia di assicurazione procede a riconoscere il risarcimento spettante (certezza e oggettiva determinabilità). La liquidazione del risarcimento risulta invece irrilevante dal punto di vista fiscale.
La futura esigibilità dell’indennizzo non mette per niente in discussione la certezza e la determinabilità del risarcimento danni.
Le perdite di valore conseguenti ai danni, provocati alle merci o alle scorte di magazzino, andranno invece rilevate come minori rimanenze finali, in sede di quantificazione delle stesse al termine dell’esercizio.
Nel caso in cui il risarcimento di un danno venga erogato in relazione alla perdita o al danneggiamento di un bene ammortizzabile, il risarcimento genera una plusvalenza o una minusvalenza.
Nel caso di perdita completa del bene, occorrerà rilevare dapprima la minusvalenza legata alla perdita dello stesso e successivamente andrà rilevata la plusvalenza relativa all’incasso del risarcimento.
Nel caso di perdita parziale del bene, si suppone che lo stesso possa essere riparato e quindi si possa continuare a utilizzarlo. Non sarà necessario rilevare alcuna minusvalenza in quanto il bene è ancora nella disponibilità dell’impresa. Se, dopo la riparazione del cespite, il valore è aumentato, le spese per la riparazione dovranno essere capitalizzate. Al momento dell’incasso del risarcimento, verrà invece rilevata una plusvalenza o una sopravvenienza attiva.
La plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene danneggiato e, se relativa ad un bene detenuto da più di 3 anni, concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti nei 5 successivi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN