È ormai comune che gli operatori economici utilizzino sempre più spesso l’istituto del contratto di lavoro accessorio (cosiddetto “a voucher”), per regolamentare le prestazioni lavorative offerte da terzi, in particolare quando queste hanno una natura prettamente discontinua e frammentata nel tempo. Vediamo come viene disciplinata questa tipologia contrattuale.
Il contratto di lavoro accessorio è stato oggetto di una assidua evoluzione normativa specialmente dopo la Riforma del Lavoro a cura della Legge 92/2012 (Riforma Fornero). Evoluzione culminata da ultimo nel decreto legislativo attuativo del Jobs Act n. 81/2015 in tema di riordino dei contratti di lavoro agli artt. 48-50, entrato in vigore il 25 giugno 2015.
Tra le novità, il Jobs Act ha previsto l’innalzamento del limite economico massimo di compenso percepibile dai prestatori di lavoro accessorio, come segue:
- con riferimento alla totalità dei committenti, le prestazioni di lavoro accessorio non possono dar luogo a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile annualmente rivalutati (tale limite in precedenza era fissato a 5.000 euro);
- nei confronti dei singoli committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro, annualmente rivalutati (per il 2016 i valori sono pari a 2.020 euro netti e 2.690 euro lordi).
Viene, altresì, confermata e resa strutturale dal D.Lgs. n. 81/2015 la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Altra importante conferma del Jobs Act è il mantenimento dell’utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo, come già disciplinato nella Riforma Fornero.
Se il Jobs Act, da un lato, ha determinato una liberalizzazione ed un innalzamento dei limiti economici, dall’altro ha introdotto un divieto esplicito di ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
Altra novità riguarda le modalità di acquisto dei buoni lavoro (voucher). In particolare, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari imprenditori e professionisti potranno acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche (tramite canale telematico INPS o Tabaccai aderenti alla convenzione INPS – FIT) uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriale. Di converso, per i committenti non imprenditori (es: lavoro domestico), l’acquisto dei voucher può continuare ad avvenire tramite il canale telematico INPS e tabaccai o presso gli Uffici Postali.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. In via transitoria, nelle more dell’attivazione della relativa procedura telematica per la comunicazione alla DTL, la comunicazione preventiva deve essere fatta in ogni caso all’INPS secondo le procedure in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015.
L’Agenzia delle Entrate e l’Inps (cfr Risoluzione A.E. n. 20/E del 6 aprile 2016 e Circolare Inps del 28 aprile 2016, n. 68) hanno stabilito che a partire dal 2 maggio 2016 il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, che precedentemente avvenivano tramite modello F24 classico, dovranno avvenire esclusivamente attraverso il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, con le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo “tipo”, la lettera “I” – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore – nel campo “codice”, la causale contributo LACC – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”.
Precisiamo, infine, che nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti dal D.Lgs. 81/2015 per le prestazioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità (ad uso delle sedi e del contact center), che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore (Cfr Messaggio Inps 15 aprile 2016, n. 1668).
Nello specifico, le funzionalità introdotte sono:
- Accesso internet e da CC del legale rappresentante.
- Inserimento delega diretta legale rappresentante.
- Inserimento dell’autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale.
- Controllo del superamento del limite economico di 2.020 euro netti (2.693,33 euro lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.
Accesso legale rappresentante
Le persone giuridiche committenti di lavoro accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il legale rappresentante. Quest’ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.
In quest’ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell’azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.
Inserimento delega diretta
Il legale rappresentante che accede a nome dell’azienda è l’unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.
Inserimento autocertificazione
Effettuato l’accesso, la persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:
- Imprenditore
- Libero Professionista
- Non imprenditore o libero professionista, selezionando da apposita lista la tipologia specifica.
La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro. In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo.
Il legale rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo.
Nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista.
Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN.
Il personale della sede può inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante.
Resta ferma la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.
Controllo limite economico
Quando il committente persona giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e, in caso di superamento, impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività. Analogamente, se il soggetto inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e, in caso di superamento, impedisce la consuntivazione.
Francesco Geria – LaborTre