Indagini bancarie e redditometro

Non devi spendere più di quanto guadagni! Se spendi più del reddito che hai dichiarato al fisco devi essere in grado di dimostrarlo. Se non sei in grado di farlo, rischi di cacciarti nei guai! È questa la filosofia del fisco basata sul redditometro, lo strumento che mette a confronto le spese sostenute con il reddito dichiarato dal contribuente.

Nel caso in cui il tenore di vita del contribuente risultasse non congruo con i redditi dichiarati al fisco infatti, l’ufficio potrebbe dare avvio alle indagini bancarie e finanziarie.

In buona sostanza, l’ufficio può dare il via ad una modalità di verifica, esperibile nei confronti di chiunque, che consiste nell’acquisizione e nell’utilizzo di dati, elementi e notizie che risultino da rapporti continuativi o sporadici intrattenuti con banche, posta o operatori finanziari in generale, che può condurre ad accertamenti.

I dati acquisiti nel corso delle indagini bancarie possono essere usati dal fisco per rettificare il reddito dichiarato dal contribuente, qualora il soggetto verificato non riesca a dimostrare che ne ha tenuto conto in sede di dichiarazione dei redditi o che tali redditi non hanno rilevanza ai fini dichiarativi.

Le indagini bancarie e finanziarie possono essere avviate in caso di mancata presentazione del contribuente all’invito dell’ufficio oppure quando, all’esito dello stesso, permangono elementi di incertezza sulla posizione del contribuente.

Come può difendersi il contribuente?

Nel caso di contribuente privato (non titolare di partita IVA), potrebbe essere una buona abitudine quella di conservare una copia degli estratti conto bancari e postali e conservare ricevute, fatture e scontrini fiscali per giustificare prelevamenti e spese effettuate.

È molto utile inoltre, per le erogazioni di denaro effettuate tra familiari a titolo di donazione o a titolo di prestito infruttifero di interessi, sottoscrivere una scrittura privata tra le parti e conservarla in caso possa servire.

Nel caso di contribuente titolare di partita IVA invece, la migliore difesa è quella preventiva e consiste nella gestione oculata del conto corrente bancario (o postale), evitando l’utilizzo promiscuo, riducendo al minimo l’uso del contante e valutando l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria.

Per ogni operazione effettuata tramite conto corrente (bonifici, prelievi, versamenti) sarebbe opportuno compilare con estrema cura la causale dell’operazione effettuata, al fine di tenerne traccia in futuro, in caso di eventuali controlli perché a distanza di anni, chiaramente, i ricordi svaniscono.

Per giustificare le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile al redditometro, il contribuente può fornire le prove a suo discapito, dimostrando ad esempio che ha venduto degli immobili, che è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali depositi bancari, buoni postali o altro, che possiede redditi esenti (BOT, CCT e simili) o che il reddito conseguito è reddito di impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti.

Una ulteriore difesa per il contribuente viene dalla sentenza n. 473/13/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che ha criticato duramente il redditometro sotto diversi aspetti: difetto di delega, violazione della privacy, impossibilità di fornire la prova contraria.

Un’indagine fiscale strutturata con le modalità previste dal redditometro non può sindacare sulle tipologie di spese che attengono a delicatissimi aspetti della vita privata del contribuente e che troppo spesso si conclude con un’azione troppo invasiva per la sfera privata del contribuente.

Un’altra dura critica viene mossa sull’utilizzo dei dati Istat per accertare le spese medie in quanto risulta impossibile per il contribuente fornire una prova contraria alle presunzioni utilizzate dal fisco.

Per concludere, per come è strutturato, lo strumento del redditometro non tiene per niente conto della differenza territoriale tra contribuenti che abitano in luoghi profondamente diversi in quanto a capacità di spesa.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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