Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, la Legge di stabilità 2016 ha introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Vediamo come è disciplinato tale beneficio e come è possibile accedervi.
Possono accedere al part-time agevolato i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
In presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016, entrato in vigore il 2 giugno 2016).
Con la Circolare del 26 maggio 2016, n. 90, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi alla presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio nonché quelle relative alle modalità di assolvimento dei conseguenti obblighi informativi in materia previdenziale.
Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).
Francesco Geria – Labortre Studio Associato