Le comunicazioni dell’Agenzia a seguito di controlli formali

Sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti l’Agenzia delle Entrate effettua, oltre al controllo automatizzato, già trattato in precedenza, anche il cosiddetto controllo formale, applicato a dichiarazioni dei redditi selezionate dall’Agenzia stessa in base a determinati criteri di rischio. Capiamo di cosa si tratta.

Cos’è il controllo formale?

Il controllo formale è effettuato sulla base dell’art.36-ter del DPR 600/73.

L’Agenzia verifica che i dati indicati nelle dichiarazioni presentate siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Con il controllo formale è possibile:

  • verificare le ritenute d’acconto;
  • verificare le detrazioni e le deduzioni;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti;
  • liquidare gli eventuali maggiori contributi o maggiori imposte dovute;
  • correggere gli errori di calcolo commessi dai sostituti d’imposta.

La comunicazione per il controllo formale è sempre inviata al domicilio fiscale del contribuente a mezzo raccomandata A/R.

Generalmente il contribuente viene invitato a presentare tutta la documentazione che attesti la correttezza dei dati dichiarati e a fornire eventuali chiarimenti; se la documentazione viene ritenuta non idonea ovvero non viene presentata, al contribuente è trasmessa una comunicazione dell’esito del controllo contenete la richiesta delle somme dovute.

Cosa fare in caso di controllo?

Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione ha la possibilità di sanare la propria posizione versando l’importo dovuto, la relativa sanzione e gli interessi.

La regolarizzazione può essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 2/3.

Se trattasi di imposte relative a redditi assoggettati a tassazione separata e il pagamento avviene entro i 30 giorni non sono dovute sanzioni e interessi.

Se invece il contribuente non concorda con quanto comunicato dall’Agenzia, può segnalare all’Ufficio di competenza che ha inviato l’avviso, ovvero mediante il canale Civis se utente Fisconline, tutti gli elementi e i dati che non sono considerati da parte sua corretti. L’ufficio può procedere quindi all’eventuale rettifica parziale della comunicazione inviando al contribuente nuovo modello di pagamento rideterminando le somme dovute, che il contribuente dovrà regolarizzare entro 30 giorni per usufruire della riduzione delle sanzioni. Dopo tale termine la sanzione è dovuta in misura piena.

La rateizzazione delle somme richieste

Anche in questo caso le somme richieste possono essere rateizzate in:

  • un massimo di otto rate, se l’importo non supera euro 5.000;
  • un massimo di venti rate, se l’importo supera euro 5.000.

La prima rata deve essere versata entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’avviso; sulle rate successive sono dovuti gli interessi. Tutte le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

La rateizzazione decade se:

  • la prima rata non è versata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti + 7 di ritardo lieve);
  • viene versato un importo insufficiente per una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o a 10.000 euro;
  • non viene rispettato l’ordine di versamento.

In tutti questi casi gli importi residui vanno iscritti al ruolo.

Rita Martin – Centro Studi CGN