Il 15 settembre 2016 è il termine per l’invio del modello 770, ma qualora si verifichino omessi o insufficienti versamenti delle ritenute da parte del sostituto d’imposta è possibile usufruire del ravvedimento operoso? La risposta è affermativa.
Infatti, le sanzioni relative alle violazioni commesse dai sostituti d’imposta possono essere oggetto di ravvedimento operoso, alle condizioni ed entro i limiti dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
- nei primi 14 giorni dalla violazione con la sanzione che va dallo 0,1% all’1,4%;
- dal 15°giorno al 30°giorno dalla scadenza del termine di versamento con la sanzione ridotta pari all’1,5%;
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla violazione con la sanzione dell’1,67%;
- dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 3,75%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 4,29%;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 5%.
Per regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare la maggiore imposta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta tramite il modello F24:
- per le maggiori ritenute andranno utilizzati i codici propri del tributo (1001, 1038, 1040, ecc.);
- per la sanzione ridotta andrà utilizzato il codice tributo 8906 “sanzione pecuniaria sostituti d’imposta” oppure codice tributo 8911 se la violazione si riferisce alla presentazione della dichiarazione.
In chiusura, si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso è utilizzabile non soltanto per i mancati o insufficienti versamenti delle ritenute, ma anche per le altre violazioni degli adempimenti a carico del sostituto d’imposta come gli errori nella compilazione dei modelli dichiarativi, la mancata presentazione della dichiarazione entro i termini e nelle operazioni di conguaglio del modello 730.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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